Come funziona il vincolo triennale del Regime Forfettario?

Come funziona il vincolo triennale del Regime Forfettario? Chi decide di aderire al Regime Forfettario è vincolato a mantenere questo Regime Fiscale per tre anni. Anche chi dovesse optare per il Regime Ordinario o Semplificato è obbligato allo stesso modo a non poter cambiare il proprio Regime per tre anni. Analizziamo i casi in cui è possibile accedere al Regime Forfettario ed i casi in cui si è vincolati an rimanere nel proprio Regime Fiscale. 

Il Regime Forfettario è entrato in vigore il 1 Gennaio 2015 con la Legge di Stabilità 2015. Inizialmente questo Regime di Vantaggio perdeva la possibilità di fatturare al massimo tra i 15.000 ed i 30.000 Euro a seconda dell’ Attività economica svolta.

Solo un anno dopo, e quindi dal 1 Gennaio 2016, con la Legge di Stabilità 2016 i limiti di fatturato del Regime Forfettario sono stati innalzati fino a 25.000 – 50.000 Euro annuali a seconda dell’ Attività Economica svolta.

Dal 1 Gennaio 2016 dunque aderire al regime Forfettario è diventato davvero vantaggioso. Sono tanti infatti i Professionisti, Freelance, Artigiani e Commercianti che stanno valutando o hanno già valutato la possibilità di aderire a questo Regime di Vantaggio

Tra i limiti e gli obblighi da rispettare per aderire al Regime Forfettario c’ è da verificare però anche il vincolo triennale della scelte del Regime Fiscale. Vediamo nello specifico come funziona

Come funziona il vincolo triennale del Regime Forfettario?

Coloro che sono titolari di Partita IVA nel Regime Ordinario o Semplificato e posseggono tutti i requisiti per accedere al Regime Forfettario nell’ anno precedente, appartengono in modo “naturale” al Regime Forfettario stesso dal 1 Gennaio dell’ anno successivo

Ciò significa che se un titolare di Partita IVA dovesse fatturare meno di 30.000 Euro nel 2016, si ritroverà in modo “naturale” nel Regime Forfettario dal 1 Gennaio 2017. In modo “naturale” significa che non avrà bisogno di alcun tipo di comunicazione all’ Agenzia delle Entrate per poter iniziare ad utilizzare questo Regime di Vantaggio. Potrà quindi iniziare ad emettere regolari fatture nel Regime Forfettario, quindi senza IVA e senza Ritenuta d’ Acconto

Bisogna però fare attenzione all’ anno preciso in cui il titolare di Partita IVA è stato in possesso (se lo è stato) dei suddetti requisiti. Un titolare di Partita IVA deve infatti innanzitutto controllare il proprio fatturato 2014 e verificare se questo è stato superiore o inferiore a 15.000 Euro. Se nel 2014 il fatturato era inferiore a 15.000 Euro il titolare di Partita IVA avrebbe dovuto accedere al Regime Forfettario il 1 Gennaio 2015

Se nel 2014 invece il fatturato era superiore a 15.000 Euro (era questo il limite di fatturato nel Regime Forfettario 2015) bisogna poi analizzare il fatturato nell’ anno 2015. Se il fatturato lordo 2015 era inferiore a 30.000 Euro (era questo il limite di fatturato nell’ anno 2016) il titolare di Partita IVA avrebbe dovuto accedere al Regime Forfettario già il 1 Gennaio 2016

Infine il titolare di partita IVA deve infine controllare il fatturato 2016. Se questo è stato inferiore a 30.000 Euro il titolare di partita IVA ha la possibilità di accedere al Regime Forfettario il 1 Gennaio 2017.

Nel caso in cui il titolare di Partita IVA fosse stato in possesso dei requisiti per accedere al Regime Forfettario già negli anni passati, ma abbia ugualmente continuato ad utilizzare il proprio Regime Ordinario o Semplificato, sarà vincolato ad utilizzare quel Regime Fiscale almeno per 3 anni a causa del vincolo triennale. Cerchiamo di comprende meglio con un esempio.

Ipotizziamo un Professionista nel Regime Ordinario o Semplificato. Ipotizziamo anche che questo Professionista abbia un fatturato lordo nel 2014 pari a 12.000 Euro. Il Professionista in questione sarebbe già stato in possesso dei requisiti nel Regime Forfettario già il 1 Gennaio 2015. Ipotizziamo però che questo Professionista abbia continuato ad utilizzare ugualmente il Regime Ordinario nell’ anno 2015, a causa di questa scelta sarà impossibilitato ad aderire al Regime Forfettario per 3 anni (2015, 2016, 2017). Potrà infatti eventualmente aderire al Regime Forfettario non prima del 1 Gennaio 2018 (sempre se ne avrà i requisiti)

Ipotizziamo adesso un Commerciante nel Regime Ordinario o Semplificato che abbia conseguito un fatturato lordo pari a 20.000 Euro nel 2014, e 20.000 Euro nel 2015. In questo caso il Commerciante il 1 Gennaio del 2015 non era in possesso dei requisiti per accedere al Regime Forfettario (il 1 Gennaio 2015 il limite era 15.000 Euro nell’ anno precedente). Lo stesso Commerciante però l’ anno successivo era invece in possesso dei requisiti per accedere al Forfettario. Se nel 2016 il Commerciante ha continuato ad utilizzare il Regime Ordinario, ha effettuato una scelta che lo vincolerà per 3 anni a mantenere lo stesso Regime Fiscale. sarà quindi obbligato a mantenere il Regime Ordinario nel 2016, nel 2017 e nel 2018. Solo il 1 Gennaio 2019, se possederà tutti i requisiti, potrà accedere al Regime Forfettario

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Vincolo triennale per il Regime Forfettario

Allo stesso modo un Professionista, Freelance, Commerciante o Artigiano nel Regime Ordinario che disponga per la prima volta dei requisiti per accedere al Regime Forfettario e sceglie di aderirvi, dovrà rimanere all’ interno del Regime Forfettario almeno per 3 anni. Sarà obbligato ad uscire fuori da questo Regime prima dei 3 anni solo se dovesse fatturare oltre ai limiti di fatturato previsti per la sua specifica Attività Economica

In conclusione, scegliere un Regime Fiscale significa mantenerlo per 3 anni almeno. Bisogna però analizzare da quando inizia il vincolo triennale. Nel caso del Regime Forfettario questo vincolo inizia quando il titolare di Partita IVA rientra in modo “naturale” in questo Regime Fiscale, cioè quando ne possiede effettivamente tutti i requisiti

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A presto
Giampiero Teresi

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