Affitto d’azienda e regime forfettario: guida pratica per capire come trattare i proventi fiscali in dichiarazione dei redditi
Quando si parla di affitto d’azienda, spesso ci si riferisce a un’operazione riservata a imprenditori strutturati, con volumi di affari importanti e un’organizzazione complessa. Tuttavia, negli ultimi anni si sono diffusi casi in cui anche chi opera in regime forfettario valuta la possibilità di cedere in affitto la propria azienda o di acquisirne una già avviata. È quindi legittimo chiedersi se affitto d’azienda e regime forfettario siano compatibili, quali siano le regole per iscrivere i ricavi e quali attenzioni bisogna avere per evitare errori fiscali che potrebbero compromettere i benefici del regime agevolato.
Il tema è di particolare interesse per professionisti, freelance e piccoli imprenditori che, pur operando nel forfettario, possono trovarsi nella condizione di affittare un ramo d’azienda o di prendere in gestione l’attività di terzi per integrare i propri redditi.
Affitto d’azienda: definizione e regole generali
Prima di entrare nel dettaglio di come l’affitto d’azienda si interseca con il regime forfettario, è bene chiarire cosa si intende per affitto d’azienda. Il Codice Civile, all’articolo 2562, stabilisce che l’affitto d’azienda è un contratto attraverso il quale l’imprenditore concede a un terzo l’azienda o un ramo di essa per un periodo di tempo determinato o indeterminato. L’affittuario gestisce l’azienda in piena autonomia, mantenendone l’organizzazione e l’avviamento, mentre l’affittante riceve in cambio un canone periodico.
Fiscalmente, l’affitto d’azienda genera per il concedente un reddito di impresa. Chi riceve il canone deve iscrivere i proventi tra i ricavi d’impresa e assolvere i relativi obblighi dichiarativi.
Affitto d’azienda è ammesso?
Il regime forfettario è disciplinato dalla Legge n. 190/2014, che stabilisce precise condizioni di accesso. Una di queste riguarda i tipi di reddito ammessi. In linea generale, il regime forfettario si applica ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in più occasioni che i proventi derivanti dall’affitto d’azienda non rientrano tra i redditi d’impresa ordinari del soggetto forfettario ma sono considerati “redditi diversi”.
In sostanza, se un contribuente in regime forfettario concede in affitto la propria azienda, i canoni incassati non possono essere tassati con l’imposta sostitutiva tipica del forfettario, ma confluiscono nel quadro RL della dichiarazione dei redditi e scontano l’IRPEF ordinaria.
Come iscrivere i ricavi correttamente
Un errore comune è considerare i proventi derivanti dall’affitto d’azienda come parte del reddito di impresa soggetto a tassazione forfettaria. In realtà, l’affitto d’azienda genera un reddito diverso, separato dai compensi per attività di lavoro autonomo o impresa abituale.
Il contribuente dovrà quindi distinguere chiaramente i proventi derivanti dall’attività professionale (soggetti a imposta sostitutiva) dai canoni di affitto d’azienda (tassati a IRPEF progressiva). In sede di dichiarazione dei redditi, i proventi dell’affitto confluiranno nel quadro RL, mentre i ricavi derivanti dall’attività forfettaria saranno indicati nel quadro LM.
Questo passaggio è fondamentale per non incorrere in errori di compilazione e per rispettare le condizioni di accesso al regime agevolato.
Attenzione ai limiti di ricavi
Un altro aspetto da considerare riguarda il limite di ricavi previsto per restare nel regime forfettario. La normativa stabilisce una soglia di ricavi annui (85.000 euro) da non superare per mantenere i benefici del regime. Tuttavia, i canoni derivanti dall’affitto d’azienda non rientrano nel calcolo di questa soglia.
Questo significa che, in linea teorica, un contribuente può continuare a operare nel regime forfettario anche se percepisce, parallelamente, canoni di affitto d’azienda di importo elevato. Tuttavia, è sempre opportuno prestare attenzione: un’attività di affitto d’azienda continuativa e di dimensioni importanti potrebbe configurare una gestione imprenditoriale vera e propria, incompatibile con la natura “semplificata” del forfettario.
Affitto d’azienda nel regime forfettario: casi pratici
Per comprendere meglio come funziona l’affitto d’azienda nel regime forfettario, vediamo un esempio. Supponiamo un piccolo imprenditore artigiano, titolare di partita IVA in regime forfettario, che decide di affittare il laboratorio a un collega. Continua comunque a esercitare la propria attività professionale, ma incassa un canone mensile di 800 euro per l’affitto del laboratorio.
In questo caso, l’artigiano dovrà inserire i canoni di affitto nel quadro RL della dichiarazione dei redditi e pagarci sopra l’IRPEF ordinaria. I proventi derivanti dal lavoro artigianale continueranno invece a seguire le regole del regime forfettario.
Affitto d’azienda e regime forfettario: conseguenze IVA
Nel regime forfettario, l’imprenditore non applica l’IVA alle proprie fatture. Tuttavia, l’affitto d’azienda è generalmente soggetto a IVA salvo specifiche esenzioni (come nel caso dell’affitto di beni immobili strumentali). Il contribuente forfettario che concede in affitto l’azienda deve verificare se sussistono obblighi di fatturazione IVA. Se l’affitto è soggetto a IVA, l’imprenditore dovrà emettere fattura con IVA ordinaria, separata dall’attività forfettaria.
Questa distinzione richiede attenzione nella tenuta della contabilità e nella compilazione dei modelli dichiarativi.
Attenzione alle cause di decadenza
Un altro punto da non sottovalutare riguarda le cause di esclusione dal regime forfettario. La legge prevede che non possono accedere o permanere nel forfettario coloro che partecipano a società di persone, associazioni professionali o Srl che svolgono attività riconducibili a quella esercitata individualmente. Sebbene l’affitto d’azienda non costituisca di per sé una partecipazione societaria, è bene verificare che non vi siano forme di co-gestione o di compresenza che possano far ricadere il contribuente in una condizione di incompatibilità.
Quando conviene a un forfettario?
Concedere in affitto la propria attività può essere una soluzione strategica per chi, ad esempio, vuole sospendere temporaneamente l’attività operativa ma mantenere in vita l’azienda. Può accadere nel caso di malattia, pensionamento graduale, o semplice riorganizzazione. Per chi opera in regime forfettario, l’affitto d’azienda permette di integrare il reddito, ma richiede attenzione per non commettere errori nella tassazione.
Consigli pratici
Chi intende stipulare un contratto di affitto d’azienda pur restando nel regime forfettario deve:
- Verificare la corretta qualificazione dei proventi come redditi diversi.
- Emettere regolare fattura o ricevuta se l’affitto è soggetto a IVA.
- Tenere separate le operazioni legate all’attività principale da quelle dell’affitto.
- Compilare correttamente il quadro RL in dichiarazione.
- Valutare con il commercialista eventuali riflessi sulla permanenza nel regime agevolato.
Conclusione
In sintesi, l’affitto d’azienda può coesistere con il regime forfettario, ma comporta implicazioni fiscali e contributive diverse. Per non perdere i vantaggi del forfettario è essenziale gestire con attenzione la separazione dei redditi, rispettare gli adempimenti IVA se dovuti e valutare caso per caso con un consulente esperto.
Una pianificazione fiscale corretta permette di sfruttare questa opportunità senza rischiare decadenze o contestazioni. Come sempre, la chiarezza documentale e la trasparenza verso l’Agenzia delle Entrate sono la miglior difesa.
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