Dal vecchio 96.09.09 al nuovo 96.99.94 codice ateco per consulente d’immagine: tutto quello che un consulente di immagine deve sapere per aggiornare la Partita IVA, ottimizzare la propria posizione fiscale e approfittare dei vantaggi del regime forfettario.
Negli ultimi anni la figura del consulente di immagine ha assunto un ruolo cruciale nel mondo della comunicazione personale e aziendale, affiancando professionisti, manager e personaggi pubblici nell’ideazione del proprio “brand personale”. Fino al 2024, questa professione veniva inquadrata nel generico codice ATECO 96.09.09 – Altri servizi per la persona nca, insieme a una moltitudine di attività non diverse tra loro. A partire dal 2025 è stato introdotto il codice ATECO 96.99.94 – Consulenza di immagine personale, styling e personal shopping, che riconosce ufficialmente il valore specialistico delle competenze di chi si occupa di armocromia, body shape analysis, personal shopping e comunicazione visiva. In questo articolo esploreremo come adeguare la Partita IVA al nuovo codice, quali servizi rientrano nella classificazione, gli adempimenti contabili e fiscali, le opportunità digitali e, prima della conclusione, l’importanza del regime forfettario per un consulente di immagine.
Consulente D’Immagine: Nuovo Codice Ateco 2025
Il passaggio dal codice 96.09.09 al 96.99.94 non è un semplice aggiornamento numerico, ma rappresenta un cambio di paradigma. Il vecchio codice inglobava consulenti, coach e operatori del benessere in un’unica categoria “non classificati altrove”, penalizzando la visibilità e il riconoscimento di competenze specifiche come l’analisi del colore, l’armocromia e lo styling personalizzato. Con il nuovo codice ATECO, il legislatore ha voluto dare spazio a una professione che combina competenze di moda, psicologia, comunicazione non verbale e marketing personale. Questo riconoscimento facilita l’accesso a corsi di formazione dedicati, a bandi regionali per l’imprenditorialità femminile e a partnership con agenzie di moda e realtà aziendali in cerca di servizi di personal branding.
Cosa comprende il codice ATECO per consulente d’immagine
Il nuovo codice 96.99.94 comprende tutte le attività di consulenza legate alla valorizzazione dell’immagine personale. Il consulente di immagine progetta look coerenti con la personalità, il ruolo professionale e gli obiettivi di comunicazione del cliente. La definizione delle palette cromatiche, lo studio delle forme del corpo e dei volti, la selezione dei capi e degli accessori e la guida all’acquisto in contesti online e offline configurano un bouquet di prestazioni che ora godono di un codice dedicato. Dalla sessione di personal shopping al servizio di wardrobe management, ogni passaggio è finalizzato a costruire un’immagine autentica e strategica.
Obblighi contabili e semplificazioni
Chi adotta il regime ordinario emette fatture elettroniche con IVA al 22%, tenendo registri IVA vendite e acquisti, procedendo con liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale. Le spese per corsi di formazione, trasferta, strumenti di analisi e software gestionali sono deducibili integralmente. Nel regime forfettario, al contrario, non si applica l’IVA in fattura e non si scontano detrazioni sugli acquisti, ma si applica un’imposta sostitutiva sul reddito forfettario secondo i coefficienti di redditività stabiliti. Le fatture recano la dicitura di esenzione da IVA ai sensi della legge, e il consulente registra l’incasso lordo come unico parametro fiscale. La contabilità minima si limita alla conservazione digitale delle fatture e all’invio dei dati al Sistema di Interscambio, garantendo grande risparmio di tempo e costi di consulenza.
Regime forfettario e perché è adatto per un consulente d’immagine
Il regime forfettario è particolarmente indicato per chi svolge la professione di consulente di immagine, poiché coniuga semplificazione contabile e flessibilità. Il tetto di 85.000 euro di fatturato è adeguato alle tariffe di sessioni di color analysis, body shape, shopping tour e consulenze personalizzate. Non dover addebitare l’IVA consente di presentare prezzi netti e trasparenti, spesso più competitivi per i clienti privati. L’aliquota sostitutiva, ridotta al 5% per i primi cinque anni per i nuovi soggetti, favorisce l’avvio dell’attività, mentre la contabilità minimale richiede solo la conservazione dei documenti e l’invio delle fatture allo SdI. In questo modo, il consulente di immagine può dedicare le proprie energie alla creatività, al rapporto con il cliente e allo sviluppo di contenuti formativi, senza essere appesantito da adempimenti complessi.
Conclusione
Il passaggio al nuovo codice ATECO 96.99.94 riconosce ufficialmente la professionalità del consulente di immagine, distinguendolo in modo chiaro dagli altri servizi per la persona. Adeguare la Partita IVA, comprendere le differenze tra regime ordinario e regime forfettario, sfruttare le opportunità digitali e gestire con cura rapporti e contratti sono passaggi fondamentali per crescere con successo. Il regime forfettario, in particolare, offre semplificazione contabile, agevolazioni fiscali e una flessibilità che si adatta perfettamente alla natura modulare e personalizzata dell’attività di consulenza d’immagine.
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