Forfettario e borse di studio: tassazione e cumulo con redditi professionali

Negli ultimi anni, molti professionisti in regime forfettario — dai consulenti ai ricercatori, fino ai liberi professionisti in formazione — si trovano a dover gestire la coesistenza tra la loro attività autonoma e il percepimento di borse di studio o contributi economici destinati alla ricerca, alla formazione o al sostegno del reddito.

Capire come funziona la tassazione delle borse di studio nel contesto del regime forfettario è fondamentale per evitare errori fiscali e per sfruttare correttamente le agevolazioni previste. L’argomento, tuttavia, non è sempre immediato, poiché le borse di studio possono avere natura e trattamento diversi in base alla loro origine, finalità e al soggetto erogatore.

Borse di studio: definizione e tipologie riconosciute dal fisco

Le borse di studio sono somme di denaro erogate da enti pubblici, università, fondazioni o aziende con lo scopo di sostenere un’attività di studio, ricerca o formazione. Dal punto di vista fiscale, esse rappresentano un reddito a tutti gli effetti, ma il loro trattamento varia in base alla tipologia.

Esistono borse di studio esenti da imposte e borse di studio imponibili, e la distinzione è cruciale.
Sono generalmente esenti da tassazione le borse erogate:

  • dallo Stato, dalle Regioni o da enti pubblici a fini di ricerca o formazione universitaria;
  • per programmi di studio internazionali, come Erasmus+ o Marie Curie;
  • per corsi di dottorato o specializzazione riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione e dell’Università (MIUR).

Diverso è il caso delle borse erogate da soggetti privati, aziende o enti non istituzionali: in questi casi, la borsa di studio è imponibile e deve essere dichiarata ai fini fiscali.

Regime forfettario e borse di studio: principi generali di tassazione

Chi aderisce al regime forfettario gode di una tassazione agevolata sui redditi da lavoro autonomo, ma deve tenere conto che non tutti i redditi percepiti confluiscono automaticamente nel calcolo del reddito forfettario.

Le borse di studio infatti non rientrano nel reddito d’impresa o di lavoro autonomo, bensì vengono classificate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, a meno che non derivino direttamente dall’attività professionale svolta.

In altre parole, se un professionista forfettario percepisce una borsa di studio per frequentare un corso di aggiornamento o un master, essa non sarà considerata reddito da lavoro autonomo, ma un reddito separato, soggetto a regole fiscali specifiche. Tuttavia, se la borsa è legata alla propria attività professionale — ad esempio, un contributo per la realizzazione di un progetto di ricerca come libero professionista — allora può essere considerata parte dei ricavi dell’attività e rientrare nel calcolo del regime forfettario.

Come dichiarare le borse di studio nel regime forfettario

La dichiarazione delle borse di studio dipende dalla loro natura. Se la borsa è esente da IRPEF, non deve essere dichiarata nel modello Redditi, ma va comunque segnalata nei quadri informativi se prevista.

Se invece la borsa è imponibile, va inserita nella sezione dedicata ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente del modello Redditi PF, separatamente dal reddito derivante dall’attività in regime forfettario.

Per esempio, un libero professionista che lavora come consulente con partita IVA e riceve una borsa di studio universitaria per un corso di perfezionamento, dovrà dichiarare due fonti di reddito:

  1. il reddito derivante dalla propria attività in regime forfettario;
  2. la borsa di studio come reddito assimilato a lavoro dipendente, se imponibile.

È importante ricordare che il reddito della borsa non viene tassato con l’imposta sostitutiva del 15% (o 5%), ma segue le normali regole IRPEF con aliquote progressive, salvo esenzioni.

Cumulo tra borse di studio e redditi professionali: quando è possibile

Un dubbio frequente tra i contribuenti riguarda la compatibilità tra borse di studio e redditi da lavoro autonomo. In linea generale, non vi è alcun divieto di cumulo: è perfettamente possibile percepire una borsa di studio e contemporaneamente esercitare un’attività in regime forfettario, purché non vi siano restrizioni specifiche imposte dal bando della borsa stessa.

Alcuni programmi di finanziamento, infatti, stabiliscono che la borsa di studio sia incompatibile con l’esercizio di attività professionali o imprenditoriali, per evitare conflitti d’interesse o doppie retribuzioni. In questi casi, è necessario leggere attentamente il regolamento del bando e verificare se l’apertura di una partita IVA possa compromettere il diritto al contributo.

Se non vi sono vincoli, la borsa di studio e il reddito da attività professionale possono convivere tranquillamente, con tassazione separata ma compatibile.

Forfettario e borse di studio universitarie: trattamento agevolato

Un caso particolarmente rilevante è quello delle borse di studio universitarie. Queste, se erogate da enti pubblici o università riconosciute, sono esenti da imposte ai sensi dell’art. 4 della Legge 476/1984 e successive modifiche.

Ciò significa che uno studente o dottorando che percepisce una borsa di studio universitaria può contemporaneamente lavorare con una partita IVA in regime forfettario senza dover sommare le due fonti di reddito.

Questa esenzione si estende anche ai programmi di mobilità internazionale e ai corsi di dottorato riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR). In questi casi, la borsa di studio non incide sul calcolo del reddito complessivo e non modifica la possibilità di beneficiare delle agevolazioni del regime forfettario.

Esempio pratico di cumulo tra borsa di studio e partita IVA forfettaria

Immaginiamo il caso di una giovane architetta che lavora in regime forfettario e percepisce una borsa di studio da 10.000 euro erogata da un ente privato per un progetto di ricerca.

Se la borsa è considerata reddito imponibile, dovrà essere dichiarata come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente nel modello Redditi. Parallelamente, il reddito derivante dalla sua attività professionale sarà tassato con l’imposta sostitutiva del 15% o del 5%.

Nel complesso, la lavoratrice avrà due fonti di reddito distinte: una gestita con la tassazione agevolata forfettaria, l’altra con le regole IRPEF ordinarie. Questo esempio dimostra come sia possibile cumulare legittimamente più entrate senza violare alcuna norma fiscale, purché vengano correttamente distinte in sede dichiarativa.

Aspetti previdenziali: borse di studio e contributi INPS

Dal punto di vista previdenziale, le borse di studio non generano obblighi contributivi, poiché non costituiscono reddito da lavoro autonomo né da impresa. Ciò significa che chi percepisce una borsa di studio non deve versare contributi alla Gestione Separata INPS, a meno che non si tratti di un reddito derivante da una collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), nel qual caso l’ente erogatore provvede direttamente al versamento.

Chi, invece, è titolare di partita IVA forfettaria deve comunque versare i propri contributi previdenziali sui compensi derivanti dall’attività professionale, indipendentemente dall’esistenza di una borsa di studio parallela.

Borse di studio all’estero e regime forfettario: la dimensione internazionale

Molti professionisti scelgono di partecipare a programmi di borse di studio internazionali, come Erasmus+, Marie Curie o Horizon Europe. In questi casi, la tassazione dipende sia dalla legislazione italiana, sia dagli accordi internazionali contro la doppia imposizione.

Generalmente, le borse di studio europee sono esenti da tassazione in Italia, anche se erogate da enti stranieri, a patto che la finalità sia di studio o ricerca. Chi opera in regime forfettario può quindi ricevere tali fondi senza rischiare di superare i limiti di reddito previsti (85.000 euro annui) o compromettere l’agevolazione fiscale.

È sempre consigliabile, tuttavia, verificare le condizioni specifiche della borsa e, se necessario, rivolgersi a un commercialista esperto in fiscalità internazionale.

Errori da evitare nella gestione delle borse di studio con il forfettario

Uno degli errori più comuni è sommare automaticamente le borse di studio ai ricavi professionali, considerandole parte del reddito forfettario. In realtà, come visto, le borse di studio hanno una natura fiscale distinta e devono essere trattate separatamente.

Un altro errore frequente riguarda la mancata verifica delle condizioni di compatibilità: alcune borse universitarie o regionali vietano esplicitamente l’esercizio di attività autonoma durante il periodo di fruizione. Ignorare questa regola può portare alla revoca della borsa e alla richiesta di restituzione delle somme percepite.

Conclusione

In conclusione, le borse di studio e il regime forfettario possono coesistere in modo perfettamente legittimo, purché si tenga conto della diversa natura dei redditi e delle specifiche regole fiscali applicabili.
Il contribuente deve sempre distinguere tra borse esenti, borse imponibili e redditi professionali, gestendo ciascuna voce con la relativa tassazione.

Affidarsi a un professionista esperto consente di evitare errori nella dichiarazione e di ottimizzare la propria posizione fiscale, sfruttando al massimo i vantaggi del regime forfettario senza rinunciare alle opportunità offerte dalle borse di studio.

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