Il crowdfunding è diventato negli ultimi anni uno strumento sempre più diffuso per finanziare progetti creativi, imprenditoriali e innovativi. Dalle startup alle associazioni culturali, fino ai liberi professionisti e ai creatori digitali, raccogliere fondi online è ormai una pratica consolidata.
Ma cosa succede quando chi lancia una campagna di crowdfunding opera in regime forfettario? Come si calcola la tassazione sui ricavi ottenuti dalle donazioni o dai contributi ricevuti? E soprattutto, come distinguere tra campagne di tipo donativo, reward, lending o equity?
Crowdfunding e regime forfettario: inquadramento generale
Il termine crowdfunding deriva dall’unione delle parole crowd (folla) e funding (finanziamento), e descrive un modello di raccolta di capitali che avviene grazie al contributo di una pluralità di soggetti tramite piattaforme online come Kickstarter, Indiegogo, GoFundMe, Produzioni dal Basso o Eppela.
Dal punto di vista fiscale, il crowdfunding non è un’attività a sé stante, ma un mezzo con cui il soggetto (persona fisica o partita IVA) raccoglie fondi per sostenere un progetto, un prodotto o un servizio.
Quando chi promuove la campagna è titolare di partita IVA in regime forfettario, i ricavi derivanti devono essere considerati nel calcolo del reddito imponibile, con modalità che variano in base alla tipologia di campagna.
Il regime forfettario, disciplinato dalla Legge 190/2014 e successive modifiche, prevede un’imposizione agevolata con aliquota del 15% (ridotta al 5% per le nuove attività) calcolata su un coefficiente di redditività variabile in base al codice ATECO.
Tipologie di crowdfunding e differenze fiscali
Per capire come gestire correttamente la tassazione dei proventi da crowdfunding, è necessario distinguere le diverse forme con cui può avvenire la raccolta fondi.
1. Crowdfunding donativo
Il donation crowdfunding è la forma più semplice: chi contribuisce non riceve nulla in cambio, se non la soddisfazione di sostenere un progetto. È il modello tipico delle campagne solidali o benefiche.
In questo caso, i fondi ricevuti non costituiscono reddito imponibile, purché il promotore non agisca nell’ambito della propria attività professionale o imprenditoriale.
Se invece l’iniziativa è collegata all’attività economica di un soggetto in regime forfettario, le somme raccolte possono essere considerate ricavi professionali.
2. Crowdfunding reward-based
Nel reward crowdfunding, i sostenitori ricevono un bene o un servizio in cambio del contributo: un libro, un gadget, un abbonamento, l’accesso anticipato a un prodotto.
In questo caso, i fondi incassati sono a tutti gli effetti corrispettivi di vendita e devono essere trattati come ricavi imponibili nel regime forfettario, soggetti all’imposta sostitutiva del 15% o 5%.
💡 Esempio pratico
Un grafico freelance apre una campagna di crowdfunding per finanziare la creazione di un corso online. I sostenitori che donano 50€ ricevono l’accesso gratuito al corso.
In questo caso, le somme raccolte sono ricavi dell’attività professionale e vanno dichiarate nel modello Redditi PF, quadro LM, secondo il codice ATECO del professionista.
3. Crowdfunding lending e equity
Nel lending crowdfunding, gli utenti prestano denaro al promotore, ottenendo un interesse in cambio.
Nel equity crowdfunding, invece, si acquistano quote o azioni della società promotrice.
Queste due tipologie hanno un trattamento fiscale più complesso:
- nel lending, gli interessi percepiti rientrano tra i redditi di capitale e sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26%;
- nell’equity, i proventi derivanti da plusvalenze o dividendi seguono la tassazione ordinaria prevista per i titolari di partecipazioni.
Se chi promuove la campagna è un libero professionista o un’impresa in regime forfettario, i fondi ricevuti non possono essere considerati semplici donazioni ma devono essere valutati come ricavi o finanziamenti secondo la loro natura economica.
Tassazione dei ricavi da crowdfunding nel regime forfettario
Nel regime forfettario, non si applica il principio di competenza ma quello di cassa, cioè il reddito imponibile si determina in base alle somme effettivamente incassate durante l’anno.
Questo significa che anche i proventi derivanti da crowdfunding, se riconducibili all’attività, devono essere dichiarati nell’anno di incasso.
Come si calcola l’imposta sostitutiva
Il calcolo segue la formula:
| Voce | Esempio |
|---|---|
| Ricavi da crowdfunding | 10.000 € |
| Coefficiente di redditività (es. 67%) | 6.700 € |
| Contributi previdenziali INPS (gestione separata o artigiani) | -1.500 € |
| Base imponibile | 5.200 € |
| Aliquota sostitutiva (15% o 5%) | 780 € o 260 € |
In questo esempio, un professionista in regime forfettario con coefficiente del 67% e aliquota del 15% pagherà 780 euro di imposta sostitutiva sui 10.000 € raccolti con il crowdfunding.
Crowdfunding e IVA nel regime forfettario
Uno dei vantaggi del regime forfettario è l’esonero dall’applicazione dell’IVA.
Il titolare di partita IVA forfettaria non addebita IVA ai sostenitori né può detrarre quella eventualmente pagata per l’acquisto di beni o servizi collegati alla campagna.
Tuttavia, questo non significa che la raccolta fondi sia “fuori dal radar” del Fisco:
- i ricavi vanno comunque fatturati, indicando l’importo ricevuto e la dicitura “Operazione in franchigia da IVA ex art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014”;
- è necessario tracciare i pagamenti (PayPal, Stripe, bonifico, ecc.) per documentare la provenienza dei fondi.
Le piattaforme di crowdfunding rilasciano normalmente report e ricevute che possono essere utilizzati per la contabilità semplificata del forfettario.
Quando il crowdfunding non genera reddito imponibile
Ci sono alcuni casi in cui i fondi raccolti non concorrono alla formazione del reddito nel regime forfettario.
È il caso, ad esempio, delle campagne benefiche o solidali, in cui il promotore non trae un vantaggio economico personale.
Anche le donazioni tra privati, se occasionali e non collegate a un’attività, non sono soggette a tassazione.
Attenzione però: se la raccolta fondi avviene in modo ricorrente o finalizzata a un progetto che produce ricavi (ad esempio, la realizzazione di un prodotto digitale, un libro o una consulenza), allora i proventi diventano fiscalmente rilevanti.
Come dichiarare i proventi da crowdfunding nel modello Redditi
Per chi opera in regime forfettario, i ricavi da crowdfunding devono essere indicati nel quadro LM del modello Redditi Persone Fisiche.
La piattaforma di crowdfunding può rilasciare una ricevuta complessiva delle somme incassate, utile ai fini della dichiarazione.
È buona prassi conservare:
- la documentazione delle transazioni (estratti conto, PayPal, report della piattaforma);
- eventuali comunicazioni con i sostenitori;
- la prova dell’effettiva erogazione del bene o servizio promesso.
In caso di controllo, tali documenti consentono di dimostrare la natura dei ricavi e la correttezza della tassazione.
Crowdfunding per startup e imprese innovative in forfettario
Un caso particolare riguarda le startup innovative che operano in regime forfettario e ricorrono al equity crowdfunding per finanziarsi.
In questi casi, i capitali raccolti non sono ricavi ma conferimenti di capitale: non vanno quindi tassati come reddito d’impresa, ma registrati come aumento del capitale sociale.
Tuttavia, se la società distribuisce dividendi ai partecipanti, questi saranno soggetti alla tassazione ordinaria prevista per i redditi di capitale.
Crowdfunding e forfettario: rischi e buone pratiche
Chi gestisce una campagna di crowdfunding in regime forfettario deve prestare attenzione a due aspetti fondamentali: tracciabilità e trasparenza.
- È importante utilizzare canali di pagamento tracciabili, evitando donazioni anonime in contanti.
- Ogni transazione deve poter essere collegata al progetto e, se necessario, documentata con una fattura o ricevuta.
- Se la campagna supera determinati importi o si ripete nel tempo, è consigliabile consultare un commercialista specializzato in digitale per verificare la corretta gestione fiscale.
Infine, va ricordato che i ricavi da crowdfunding possono influire sul calcolo dei limiti del regime forfettario (85.000 € di ricavi annui): superata questa soglia, il contribuente decade dal regime agevolato l’anno successivo.
Gestire correttamente il crowdfunding nel regime forfettario è possibile, purché si comprendano le logiche fiscali che ne regolano la tassazione.
L’idea di base è semplice: tutto ciò che rappresenta un corrispettivo per un bene o un servizio è ricavo imponibile; tutto ciò che è donazione pura, invece, non genera reddito.
Nel dubbio, è sempre meglio impostare la campagna in modo chiaro, specificando:
- se i sostenitori riceveranno un bene o servizio in cambio del contributo;
- come verranno utilizzati i fondi raccolti;
- quale sarà il trattamento fiscale applicato.
In questo modo, si evitano contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate e si garantisce una gestione trasparente della propria attività.
Conclusione
Il crowdfunding rappresenta una straordinaria opportunità per i liberi professionisti, gli artigiani e le piccole imprese in regime forfettario, ma richiede una gestione attenta sotto il profilo fiscale.
La tassazione dei ricavi varia in base alla natura del progetto e alla tipologia di piattaforma utilizzata, ma il principio resta uno: ogni entrata riconducibile all’attività professionale deve essere dichiarata.
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