Come l’iscrizione all’Aire, Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, influisce sul regime forfettario e quando si mantiene il trattamento agevolato.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sull’iscrizione all’Aire
Con la risposta n. 149 del 9 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che l’iscrizione all’Aire non determina l’abbandono istantaneo del regime forfettario. Il professionista che trasferisce la residenza all’estero perde il requisito di residenza fiscale in Italia, ma il regime agevolato continuerà a valere fino al termine del periodo d’imposta in corso. Solo dall’anno successivo, infatti, si decade automaticamente dal forfettario a causa della residenza fuori dai confini nazionali.
Perché non si decade subito con l’iscrizione all’Aire
Normalmente, la perdita del requisito di residenza rappresenta una delle cause ostative al regime forfettario. Tuttavia, il legislatore ha previsto che, fatta eccezione per il superamento della soglia dei 100.000 € di ricavi o compensi (che fa scattare la decadenza immediata), tutte le altre cause di esclusione agiscono solo a partire dall’anno successivo. In pratica, un contribuente che si iscrive all’Aire il 15 maggio 2024 manterrà tutte le agevolazioni – esonero IVA, imposta sostitutiva e semplificazioni – per l’intero 2024, senza dover rettificare le fatture già emesse.
I requisiti base del regime forfettario
Per restare nel regime forfettario, è indispensabile rispettare alcuni paletti legislativi previsti dall’articolo 1 della Legge 190/2014. In particolare, devono sussistere contemporaneamente:
| Requisito | Descrizione |
|---|---|
| Limite ricavi/compensi | Inferiori a 85.000 € annui |
| Spese per lavoro dipendente/collaboratori | Inferiori a 20.000 € lordi annui |
| Residenza fiscale | Residenza in Italia (o, per i non residenti, in Stato UE/SEE con informazioni fiscali adeguate e almeno 75% dei redditi prodotti in Italia) |
| Soglia reddito da lavoro dipendente/pensione | Fino a 35.000 € (solo per il 2025) |
Questi requisiti devono essere mantenuti nell’anno precedente: il mancato rispetto di uno di essi provoca la decadenza dal regime, ma – tranne che per il superamento dei 100.000 € di ricavi – solo dall’anno successivo.
Iscrizione all’Aire: il regime forfettario per i non residenti
Il dibattito sul forfettario con l’iscrizione all’Aire tocca anche la platea dei contribuenti non residenti che vogliono continuare ad applicare il regime agevolato. La circolare n. 32/2023 dell’Agenzia delle Entrate ribadisce che i non residenti sono esclusi dal forfettario, a meno che non risiedano in uno Stato UE o SEE con adeguato scambio di informazioni e producano almeno il 75% del reddito complessivo in Italia. Anche in questo caso, però, la violazione del requisito di residenza produce effetti solo sull’anno successivo.
Conclusione
Se stai valutando il trasferimento all’estero e l’iscrizione all’Aire, sappi che il regime forfettario con l’iscrizione all’Aire non decade immediatamente. Potrai mantenere per tutto l’anno in corso le semplificazioni fiscali e previdenziali, continuando a emettere fatture senza IVA e senza ritenuta d’acconto. Solo dall’anno successivo dovrai tenere conto dell’uscita dal forfettario, salvo diversa disposizione normativa. Resta però fondamentale monitorare il proprio volume d’affari: il superamento dei 100.000 € scatena la decadenza immediata, indipendentemente dalla residenza. Per ogni dubbio, rivolgiti al tuo commercialista o consulta direttamente le risposte e le circolari pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.
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