Scopri la transizione dal vecchio codice 85.51.00 al nuovo 85.51.09 dedicato ai personal trainer, gli adempimenti da rispettare e l’adeguamento della Partita IVA.
Il mondo del fitness e del benessere ha riconosciuto da tempo l’importanza del personal trainer, professionista capace di guidare il cliente in un percorso di allenamento personalizzato e sostenibile. Fino al 2025, l’attività veniva inquadrata sotto il codice ATECO generico 85.51.00 – Attività di istruttori e preparatori fisici, ma l’introduzione del nuovo codice ATECO 85.51.09 riflette la necessità di distinguere in modo più puntuale i servizi offerti dai personal trainer, specializzando l’inquadramento fiscale e previdenziale. Adeguare la Partita IVA in tempo è fondamentale per rispettare le normative, accedere alle agevolazioni e comunicare con chiarezza il proprio profilo professionale a clienti e istituzioni.
Personal Trainer: Nuovo Codice Ateco 2025
Il personal trainer è un professionista della salute e del movimento che affianca il cliente nella definizione di un percorso fisico personalizzato, che spazia dal fitness posturale alla preparazione atletica, dal dimagrimento al recupero funzionale. Oltre alla conoscenza delle metodiche di allenamento, il personal trainer deve avere competenze in nutrizione sportiva, valutazione biomeccanica, motivazione e supporto psicologico. Queste competenze pluridisciplinari giustificano la necessità di un codice ATECO dedicato, che riconosca il valore specifico del servizio rispetto ad altre attività sportive o ricreative.
Dal vecchio al nuovo codice ateco per personal trainer
Il precedente 85.51.00 raggruppava tutte le attività di istruttori e preparatori fisici sotto un’unica etichetta, senza distinguere tra istruttori di palestra, coach di discipline specifiche o personal trainer. Con il nuovo codice 85.51.09 – Attività di personal trainer e allenatori privati, si enfatizza la relazione uno-a-uno e la personalizzazione del servizio, distinguendola dalle classi collettive e dall’insegnamento di discipline sportive codificate (che restano in altri codici ATECO). Questa evoluzione consente di definire requisiti formativi dedicati, uniformare i controlli amministrativi e valorizzare le competenze del personal trainer sul mercato.
Il codice 85.51.09 copre in modo esaustivo le prestazioni di: progettazione di programmi di allenamento individuale, valutazione posturale e funzionale, monitoraggio dei parametri fisiologici, allenamenti one-to-one in palestra o a domicilio, consulenza nutrizionale di base e supporto motivazionale. Restano escluse le lezioni di gruppo, i corsi fitness collettivi e l’insegnamento di sport agonistici, che rientrano in altri codici specifici (ad esempio 93.19.99 per altre attività sportive non classificate altrove).
Obblighi contabili e fiscali
Il personal trainer in regime ordinario deve emettere fattura elettronica con IVA al 22%, tenere registri IVA vendite e acquisti, predisporre liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale IVA, nonché redigere la contabilità semplificata o ordinaria a seconda del volume di affari. Se opta per il regime forfettario, di cui parliamo ampiamente nel paragrafo successivo, gode di esonero dall’IVA, di una contabilità essenziale e dell’imposta sostitutiva. In entrambi i casi, ogni fattura deve riportare il codice ATECO corretto e la descrizione dettagliata delle prestazioni, oltre agli estremi bancari e alla dicitura di legge per l’esenzione o l’applicazione dell’IVA.
Aspetti previdenziali INPS
Il personal trainer, in quanto libero professionista senza albo, si iscrive generalmente alla Gestione Separata INPS, versando il contributo del 25,72% sul reddito imponibile, con acconti e saldo secondo le scadenze ordinarie. Se, oltre alle prestazioni, vende prodotti accessori (es. programmi digitali o abbigliamento personalizzato), può rendersi necessaria l’iscrizione anche alla Gestione Commercianti, con contributi fissi minimi e quota sul reddito netto. È quindi fondamentale associare correttamente le attività ai rispettivi codici ATECO per identificare la gestione previdenziale di competenza.
Regime forfettario: perché è adatto per un personal trainer
Il regime forfettario rappresenta spesso la scelta migliore per un personal trainer, soprattutto nei primi anni di attività, grazie ai suoi vantaggi fiscali e gestionali. Innanzitutto, il limite di ricavi di 85.000 euro all’anno copre i volumi tipici di molti trainer indipendenti, mentre l’imposta sostitutiva al 15% (o al 5% per cinque anni per i neo-professionisti) garantisce un carico fiscale contenuto e prevedibile. In regime forfettario non si addebita l’IVA sulle lezioni individuali e si è esonerati da registri IVA, liquidazioni e scritture contabili complesse, riducendo i costi di consulenza fiscale e liberando tempo prezioso da dedicare ai clienti. Il coefficiente di redditività del 67% per le attività di istruttore fisico semplifica il calcolo del reddito imponibile, favorendo la pianificazione finanziaria e la crescita graduale dell’attività.
Conclusione
L’introduzione del codice ATECO 85.51.09 per personal trainer segna un passo avanti nel riconoscimento della professionalità e nella chiarezza normativa del settore fitness. Adeguare tempestivamente la Partita IVA, allineare gli adempimenti contabili e previdenziali e considerare il regime forfettario come soluzione agevolata consente di operare in regola, contenere i costi e concentrarsi sulla qualità del servizio offerto.
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