Negli ultimi anni, il superbonus edilizio è stato al centro del dibattito economico e politico italiano. Introdotto per stimolare il settore delle costruzioni e migliorare l’efficienza energetica degli edifici, ha offerto ai cittadini la possibilità di eseguire interventi importanti con una detrazione fiscale del 110%. Ma cosa accade a chi opera in regime forfettario? Può un contribuente forfettario usufruire del superbonus edilizio e delle altre agevolazioni connesse? In questo articolo analizzeremo nel dettaglio la compatibilità tra regime forfettario e superbonus edilizio, le regole valide nel 2025 e le soluzioni alternative per ottenere benefici fiscali anche per chi non può accedere direttamente all’agevolazione.
Superbonus edilizio: cos’è e come funziona nel 2025
Il superbonus edilizio è una misura nata con il Decreto Rilancio (DL 34/2020) con l’obiettivo di favorire interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza antisismica degli edifici.
Inizialmente prevedeva una detrazione fiscale del 110%, successivamente ridotta al 90% nel 2023 e poi ulteriormente al 70% nel 2024, fino a un 65% previsto per alcune tipologie di lavori nel 2025, salvo ulteriori proroghe o modifiche.
Il bonus si applica a spese per:
- isolamento termico;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
- interventi antisismici;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Il principio cardine è la possibilità di portare in detrazione dalle imposte sui redditi una percentuale delle spese sostenute, suddivisa in più anni (di solito cinque o dieci).
Tuttavia, non tutti i contribuenti possono usufruirne, e chi aderisce al regime forfettario si trova in una posizione particolare, poiché la struttura del suo sistema fiscale è diversa rispetto a quella ordinaria.
Il regime forfettario e la tassazione sostitutiva
Per comprendere perché la compatibilità tra regime forfettario e superbonus edilizio non sia immediata, è importante ricordare come funziona la tassazione in questo regime.
Chi aderisce al regime forfettario paga un’unica imposta sostitutiva (del 15% o del 5% per i primi cinque anni di attività), che rimpiazza IRPEF, addizionali e imposta regionale.
Questo sistema, pur semplificando la gestione fiscale, ha una conseguenza importante: il contribuente forfettario non può usufruire delle detrazioni IRPEF previste per i regimi ordinari, perché l’imposta sostitutiva non è collegata all’IRPEF.
Di conseguenza, non è possibile “scalare” dall’imposta dovuta gli importi relativi alle detrazioni come quella del superbonus edilizio.
In altre parole, se sei un forfettario, non puoi portare in detrazione diretta le spese sostenute per interventi edilizi che rientrano nel superbonus. Tuttavia, come vedremo, esistono alternative che ti permettono comunque di beneficiare dell’incentivo in modo indiretto.
Superbonus edilizio e regime forfettario: la questione della detrazione IRPEF
Il superbonus edilizio è strutturato come una detrazione IRPEF, quindi spetta solo a chi paga tale imposta. I contribuenti in regime ordinario possono detrarre fino al 110% delle spese sostenute per i lavori ammessi, spalmando il beneficio in più anni.
Il regime forfettario, invece, non prevede il pagamento dell’IRPEF, ma di un’unica imposta sostitutiva. Questo significa che il forfettario non ha una base imponibile IRPEF su cui applicare la detrazione.
In termini pratici, se un contribuente forfettario affronta una spesa di 50.000 euro per lavori edilizi che rientrano nel superbonus edilizio, non potrà dedurre o detrarre questa cifra dalla sua imposta sostitutiva.
Tuttavia, la normativa del superbonus ha introdotto fin dall’inizio una via alternativa: la possibilità di usufruire dell’agevolazione attraverso la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura. E proprio queste opzioni rappresentano la soluzione per i forfettari.
Come un forfettario può beneficiare del superbonus edilizio
Il fatto che il forfettario non possa detrarre direttamente il superbonus non significa che sia escluso dall’incentivo.
Grazie alla cessione del credito e allo sconto in fattura, è possibile ottenere comunque il vantaggio economico, anche senza avere IRPEF da cui detrarre le somme.
Nel primo caso, il contribuente paga l’intervento e poi cede il credito maturato (pari, ad esempio, al 70% della spesa) a una banca, a un intermediario o allo stesso fornitore, ricevendo in cambio un corrispettivo economico.
Nel secondo caso, il fornitore applica direttamente lo sconto in fattura, riducendo l’importo dovuto per i lavori e recuperando poi il credito d’imposta.
In questo modo, anche un libero professionista in regime forfettario può usufruire dei benefici del superbonus edilizio, senza dover disporre di un’imposta IRPEF da detrarre.
Si tratta di una soluzione perfettamente legale e prevista espressamente dalla legge, anche se oggi le banche sono più prudenti nel gestire le cessioni del credito a causa delle modifiche normative intervenute nel 2023 e nel 2024.
Esempio pratico: forfettario e superbonus edilizio con sconto in fattura
Immaginiamo un architetto in regime forfettario che decide di effettuare interventi di efficientamento energetico sulla propria abitazione, per una spesa complessiva di 60.000 euro.
Non potendo portare in detrazione l’importo attraverso l’IRPEF, il professionista sceglie di usufruire dello sconto in fattura: l’impresa applica uno sconto del 70% (pari a 42.000 euro) e il forfettario paga solo 18.000 euro.
L’impresa, a sua volta, recupera il credito fiscale di 42.000 euro cedendolo a una banca o utilizzandolo in compensazione con le proprie imposte.
In questo modo, il forfettario ottiene comunque un vantaggio economico significativo, riducendo di oltre due terzi la spesa sostenuta, anche se non può detrarre nulla direttamente dalle imposte.
Questo esempio mostra come, pur con regole diverse, il superbonus edilizio possa rappresentare un’opportunità anche per chi è nel regime forfettario.
Superbonus edilizio e immobili professionali nel regime forfettario
Un’altra questione interessante riguarda gli immobili utilizzati per l’attività professionale.
Un libero professionista in regime forfettario può richiedere il superbonus per un immobile destinato all’attività lavorativa?
La risposta dipende dalla natura dell’immobile: il superbonus edilizio è destinato agli immobili a uso abitativo, ma può essere applicato anche a quelli misti (abitazione e studio) purché la prevalenza dell’uso sia residenziale.
Pertanto, se un forfettario utilizza una stanza della propria abitazione come studio, può accedere al bonus (anche tramite sconto in fattura), a condizione che la parte professionale non superi il 50% della superficie totale.
Invece, se l’immobile è interamente destinato all’attività professionale (ad esempio, uno studio indipendente accatastato come A/10), il superbonus non si applica.
È quindi fondamentale verificare la destinazione d’uso catastale prima di procedere con i lavori, per evitare di perdere il diritto all’incentivo.
Le modifiche al superbonus edilizio nel 2025 e le prospettive future
Nel 2025, il superbonus edilizio subirà ulteriori riduzioni nella percentuale di detrazione, ma continuerà a rappresentare uno strumento importante per chi intende migliorare la propria casa.
La legge di bilancio prevede che il bonus resti al 65% per gli interventi ammessi, ma con regole più rigide per la cessione del credito e lo sconto in fattura.
In particolare:
- la cessione del credito sarà ammessa solo in presenza di specifici requisiti e con soggetti accreditati;
- lo sconto in fattura sarà possibile solo per alcune categorie di interventi, in particolare per quelli su prime case e condomìni;
- la documentazione tecnica e fiscale dovrà essere certificata da professionisti abilitati, per evitare contestazioni.
Per i contribuenti forfettari, ciò significa che la possibilità di usufruire del superbonus edilizio dipenderà sempre di più dalla collaborazione con imprese e banche che accettino di gestire la cessione del credito in modo trasparente e verificato.
Superbonus edilizio e altre agevolazioni compatibili con il regime forfettario
Oltre al superbonus, esistono altre agevolazioni fiscali di cui può beneficiare un forfettario per lavori edilizi o di ristrutturazione.
Tra queste:
- l’Ecobonus tradizionale al 65% per la riqualificazione energetica;
- il Bonus Casa al 50% per le ristrutturazioni ordinarie;
- il Bonus Mobili e il Bonus Verde;
- il Sismabonus per gli interventi di sicurezza strutturale.
Anche in questi casi, il meccanismo diretto della detrazione IRPEF non è applicabile al forfettario, ma le forme di sconto in fattura o cessione del credito permettono comunque di ottenere un vantaggio economico.
Pertanto, se il superbonus edilizio non è accessibile in forma diretta, esistono comunque alternative valide che consentono di ridurre i costi dei lavori.
Conclusioni
Il superbonus edilizio resta una delle agevolazioni più significative degli ultimi anni, ma la sua applicazione per chi aderisce al regime forfettario richiede attenzione.
Sebbene il forfettario non possa detrarre direttamente le spese dalla propria imposta, può comunque beneficiare del bonus attraverso sconto in fattura o cessione del credito.
Ciò permette di ottenere un risparmio concreto sulle spese di ristrutturazione o riqualificazione energetica, a patto di rispettare le regole e collaborare con fornitori affidabili.
Il regime forfettario non rappresenta un ostacolo insormontabile all’utilizzo del superbonus edilizio, ma richiede una pianificazione attenta e una consulenza professionale.
Con la giusta strategia, anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti possono accedere ai vantaggi fiscali per migliorare la propria abitazione o il proprio studio.
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