Il rapporto tra forfettario e vendite intracomunitarie è particolarmente importante per chi gestisce un e-commerce, vende prodotti online oppure commercializza beni direttamente a consumatori residenti in altri Paesi dell’Unione europea. Anche chi applica il regime forfettario, infatti, può trovarsi a dover gestire regole IVA legate alle vendite a distanza intracomunitarie, soprattutto quando l’attività supera determinate soglie.
Nel 2026 il tema è diventato ancora più interessante perché la Commissione europea ha aggiornato, il 24 luglio 2026, le Note esplicative e le linee guida OSS in vista delle modifiche che saranno applicabili dal 2027 nell’ambito del pacchetto VAT in the Digital Age, ViDA. Non si tratta quindi di una nuova soglia introdotta nel 2026, ma di un aggiornamento importante per chi vende online e deve prepararsi alle prossime modifiche europee.
Forfettario e vendite intracomunitarie: perché l’OSS è importante nel 2026
Il regime OSS, One Stop Shop, è stato introdotto per semplificare la gestione dell’IVA nelle vendite transfrontaliere verso consumatori finali. Invece di dover aprire una posizione IVA in ogni Paese europeo nel quale vengono effettuate determinate vendite a distanza, l’impresa può utilizzare il sistema OSS per dichiarare e versare in un unico Stato membro l’IVA dovuta negli altri Paesi.
Per chi opera nel regime forfettario, la questione presenta però alcune particolarità. Il forfettario, infatti, normalmente non addebita l’IVA sulle proprie operazioni in Italia, ma questo non significa che ogni vendita effettuata a un consumatore residente in un altro Stato dell’Unione europea sia automaticamente irrilevante ai fini dell’IVA europea.
La distinzione fondamentale riguarda soprattutto chi acquista, dove si trova il cliente, dove partono i beni, quanto ammontano complessivamente le vendite a distanza e se è stata superata la soglia europea prevista dalla disciplina.
Forfettario e vendite intracomunitarie: la soglia europea dei 10.000 euro
Uno dei concetti fondamentali da comprendere è la soglia unica di 10.000 euro.
La normativa europea prevede che, per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per determinati servizi B2C, quando il totale delle operazioni transfrontaliere interessate non supera 10.000 euro, al ricorrere delle condizioni previste, il luogo di imposizione rimanga nello Stato membro di stabilimento del venditore. La soglia si riferisce al totale delle operazioni interessate e non deve essere calcolata separatamente per ogni Paese.
Per un soggetto che applica il regime forfettario, il meccanismo deve essere letto insieme alle regole specifiche del regime. In particolare, le vendite effettuate dal forfettario a consumatori privati di altri Paesi UE entro la soglia sono normalmente trattate secondo le regole proprie del regime forfettario e non comportano l’addebito dell’IVA in fattura.
Quando invece la soglia viene superata, entra in gioco la tassazione nello Stato membro di destinazione, cioè nel Paese nel quale termina il trasporto dei beni. In questo caso il venditore deve assolvere l’IVA dovuta nel Paese del consumatore e può utilizzare l’OSS come strumento di semplificazione. La possibilità per il forfettario di utilizzare l’OSS è stata riconosciuta anche nella prassi relativa alle vendite a distanza.
Forfettario e vendite intracomunitarie: i 10.000 euro non sono una soglia per ogni Paese
Un errore molto comune consiste nel pensare che sia possibile vendere 10.000 euro in Francia, altri 10.000 euro in Germania e altri 10.000 euro in Spagna senza mai superare la soglia.
Non funziona così.
La soglia di 10.000 euro è complessiva per le operazioni interessate. La Commissione europea chiarisce infatti che non deve essere calcolata separatamente per ciascuno Stato membro, ma considerando il totale delle vendite a distanza intracomunitarie e dei servizi TBE B2C che rientrano nella disciplina.
Per esempio, un e-commerce in regime forfettario potrebbe vendere 4.000 euro a clienti privati francesi, 3.000 euro a clienti tedeschi e 4.000 euro a clienti spagnoli. Il totale sarebbe 11.000 euro. Nonostante nessun singolo Paese abbia ricevuto vendite superiori a 10.000 euro, la soglia complessiva sarebbe stata superata.
È proprio per questo che chi vende online deve monitorare il totale delle vendite UE, non soltanto il fatturato realizzato in ciascun mercato.
Forfettario e vendite intracomunitarie: cosa succede quando si supera la soglia
Il superamento dei 10.000 euro modifica significativamente la gestione IVA.
Quando la soglia viene superata, per le vendite a distanza intracomunitarie il luogo di imposizione diventa quello in cui termina il trasporto dei beni. In altre parole, l’IVA deve essere assolta secondo le regole del Paese del consumatore.
Per un venditore italiano questo può creare una situazione amministrativamente complessa. Se, per esempio, vende regolarmente a consumatori in Francia, Germania, Austria e Spagna, dovrebbe teoricamente confrontarsi con gli adempimenti IVA dei diversi Paesi nei quali si realizzano le vendite.
L’OSS nasce proprio per evitare, nei casi in cui può essere utilizzato, di dover gestire tante diverse posizioni IVA nazionali.
Attraverso il regime OSS, il venditore può registrarsi nello Stato membro di identificazione, presentare la dichiarazione OSS e versare l’IVA relativa alle vendite effettuate nei diversi Stati di consumo. La Commissione europea descrive infatti l’OSS come uno sportello unico attraverso il quale l’impresa può gestire le vendite transfrontaliere ammissibili senza doversi registrare ai fini IVA in ciascun Paese interessato.
Forfettario e vendite intracomunitarie: l’OSS è compatibile con il regime forfettario?
Questa è probabilmente la domanda più importante per chi vende online.
La risposta è sì, ma occorre distinguere le operazioni.
Il regime forfettario continua a disciplinare le operazioni che rientrano nel suo ambito, mentre l’OSS riguarda l’assolvimento dell’IVA sulle operazioni transfrontaliere che ricadono nella disciplina dello sportello unico.
La Commissione europea indica tra i soggetti che possono utilizzare il regime OSS UE anche i soggetti passivi stabiliti nell’Unione europea che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni.
Per il forfettario, quindi, l’OSS non deve essere interpretato come una sorta di “uscita” automatica dal regime fiscale. L’adesione all’OSS serve a gestire l’IVA dovuta sulle specifiche operazioni interessate.
È quindi possibile trovarsi nella situazione in cui un’attività continua a determinare il proprio reddito secondo le regole del regime forfettario, mentre per alcune vendite transfrontaliere deve assolvere l’IVA attraverso l’OSS.
Questa distinzione è essenziale perché regime fiscale sul reddito e regime IVA delle vendite transfrontaliere non sono la stessa cosa.
Forfettario e vendite intracomunitarie: differenza tra B2C e B2B
Prima di parlare di OSS bisogna anche capire se il cliente è un consumatore privato oppure un soggetto titolare di partita IVA.
L’OSS riguarda principalmente le operazioni B2C che rientrano nella disciplina delle vendite a distanza intracomunitarie. Non deve quindi essere confuso con le normali cessioni di beni tra operatori economici identificati ai fini IVA in due diversi Stati membri.
Nel caso di una vendita a un’azienda tedesca, per esempio, la situazione è diversa rispetto alla vendita dello stesso prodotto a un consumatore privato tedesco.
Per i contribuenti forfettari, inoltre, le cessioni di beni a soggetti passivi UE seguono regole specifiche: la normativa sul regime forfettario stabilisce che tali operazioni non costituiscono, in determinate condizioni, cessioni intracomunitarie in senso tecnico, con conseguenze anche in materia di VIES e Intrastat. La circolare 10/E dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito questi aspetti già in relazione all’applicazione del regime.
Per questo motivo, prima di applicare l’OSS è indispensabile classificare correttamente la vendita.
Cosa cambia nel 2026 con le nuove linee guida OSS
Il punto più interessante delle novità OSS 2026 non consiste nell’introduzione di una nuova soglia.
La Commissione europea ha pubblicato il 24 luglio 2026 una versione aggiornata delle Note esplicative e delle linee guida OSS, destinata a riflettere le modifiche che entreranno progressivamente in applicazione dal 1° gennaio 2027 nell’ambito del pacchetto ViDA.
Il pacchetto VAT in the Digital Age è stato adottato l’11 marzo 2025 e prevede una progressiva trasformazione della disciplina IVA europea. La Commissione indica proprio il 2027 come una prima data importante per alcune modifiche che riguarderanno anche gli utilizzatori dei regimi OSS e IOSS.
Il 2026 rappresenta quindi un anno nel quale gli operatori che vendono online devono iniziare ad adeguare procedure, sistemi informatici e controlli sulle vendite, soprattutto se l’attività opera su più mercati europei.
Cosa bisogna preparare nel 2026 per l’OSS 2027
Chi gestisce un e-commerce in regime forfettario dovrebbe iniziare soprattutto a controllare come vengono classificati gli ordini.
È importante poter distinguere il Paese del cliente, il tipo di cliente, il Paese di partenza della merce, il Paese di destinazione, l’importo dell’ordine e il totale progressivo delle vendite transfrontaliere.
Questi dati diventano fondamentali quando si supera la soglia e occorre determinare l’IVA secondo le aliquote applicabili nei diversi Paesi.
Il 2026 è quindi un buon momento per verificare se il proprio gestionale, marketplace o piattaforma e-commerce riesca a fornire dati sufficientemente precisi per la futura gestione OSS.
Novità OSS 2026: attenzione alle modifiche che entreranno in vigore dal 2027
Le modifiche legate al pacchetto ViDA non devono essere confuse con cambiamenti già completamente operativi nel 2026.
La Commissione europea specifica che le prime modifiche relative ai regimi OSS e IOSS saranno applicabili dal 1° gennaio 2027, mentre ulteriori interventi della riforma entreranno in vigore negli anni successivi.
Questo significa che un articolo aggiornato al 2026 deve evitare di affermare che il nuovo sistema sia già integralmente operativo.
Per chi applica il regime forfettario, la strategia migliore consiste quindi nel distinguere chiaramente le regole oggi applicabili dalle modifiche già approvate che avranno effetto successivamente.
È una distinzione importante anche dal punto di vista SEO, perché molte ricerche online mescolano la disciplina OSS attualmente vigente con le novità future del pacchetto ViDA.
Forfettario e vendite intracomunitarie: un esempio pratico
Immaginiamo un piccolo e-commerce italiano che opera in regime forfettario e vende prodotti fisici direttamente a consumatori privati.
Durante l’anno realizza 5.000 euro di vendite verso la Francia, 2.500 euro verso la Germania e 1.500 euro verso l’Austria. Il totale delle vendite a distanza intracomunitarie interessate è quindi di 9.000 euro.
In presenza delle condizioni previste, il limite dei 10.000 euro non è stato superato.
Se successivamente il commerciante realizza altri 2.000 euro di vendite verso clienti tedeschi, il totale raggiunge 11.000 euro. A quel punto la soglia è stata superata e occorre applicare le regole previste per le vendite a distanza nello Stato membro di destinazione.
Il venditore potrà valutare l’utilizzo dell’OSS per assolvere l’IVA dovuta nei Paesi dei consumatori, evitando, per le operazioni ammesse, una moltiplicazione delle posizioni fiscali nazionali.
L’esempio dimostra perché sia fondamentale avere un contatore progressivo delle vendite UE, aggiornato durante tutto l’anno.
Forfettario e vendite intracomunitarie: cosa succede se vendo tramite marketplace
Un ulteriore elemento da considerare riguarda i marketplace.
Le piattaforme elettroniche possono avere un ruolo specifico nella disciplina IVA europea quando facilitano determinate vendite. La normativa OSS comprende infatti anche specifiche operazioni effettuate tramite interfacce elettroniche, con regole particolari per il cosiddetto fornitore presunto.
Questo significa che un venditore in regime forfettario che utilizza Amazon, eBay, Etsy o altre piattaforme non dovrebbe limitarsi a guardare il proprio rapporto con il cliente finale.
Deve verificare anche chi è fiscalmente responsabile dell’operazione, quale soggetto riscuote l’IVA e come la piattaforma gestisce le vendite nei diversi Stati.
La documentazione fornita dal marketplace può quindi diventare importante per ricostruire correttamente le operazioni.
Forfettario e vendite intracomunitarie: attenzione alle aliquote IVA estere
Quando si supera la soglia e si utilizza l’OSS, un altro aspetto fondamentale riguarda le aliquote IVA del Paese di consumo.
Il venditore non può semplicemente applicare l’aliquota italiana, perché l’IVA è dovuta nello Stato nel quale termina il trasporto della merce.
Se, per esempio, un prodotto viene venduto a un consumatore francese e l’operazione rientra nella tassazione a destino, sarà necessario applicare l’aliquota prevista dalla normativa francese per quella categoria di bene.
Questo rende ancora più importante la corretta configurazione del proprio software e-commerce, soprattutto quando vengono venduti prodotti appartenenti a categorie con aliquote differenti.
Regime forfettario, OSS e fatturazione: non confondere gli adempimenti
L’adesione all’OSS non significa semplicemente “emettere una fattura con IVA estera”.
Il sistema prevede una specifica dichiarazione OSS, attraverso la quale vengono riepilogate le operazioni interessate e l’IVA dovuta nei diversi Stati membri.
L’operatore deve quindi conservare dati sufficientemente dettagliati sulle operazioni effettuate.
Per chi opera in regime forfettario questo può rappresentare un cambiamento organizzativo importante, perché la gestione ordinaria dell’attività è normalmente molto più semplice rispetto a quella di un’impresa che applica l’IVA in modo ordinario.
L’OSS introduce quindi una componente di monitoraggio IVA internazionale che deve essere gestita con attenzione.
Forfettario e vendite intracomunitarie: quali errori evitare
Uno degli errori più frequenti consiste nel pensare che il regime forfettario renda automaticamente irrilevanti tutte le regole IVA europee. Non è così.
Un altro errore è considerare la soglia di 10.000 euro per singolo Paese, anziché come soglia complessiva delle operazioni interessate.
Anche confondere una vendita B2B con una vendita B2C può portare a un inquadramento errato, così come ignorare la differenza tra una vendita di beni e una prestazione di servizi.
Infine, nel 2026 è importante non confondere le regole già operative con quelle previste dal pacchetto ViDA per gli anni successivi.
Come prepararsi alle novità OSS 2026
Per un’attività che vende online in diversi Paesi UE, il 2026 può essere utilizzato come anno di organizzazione.
Il primo controllo riguarda il volume complessivo delle vendite a distanza intracomunitarie. Bisogna poi verificare come il proprio e-commerce identifica il Paese di destinazione e se distingue correttamente consumatori privati e clienti professionali.
È inoltre utile verificare il funzionamento del marketplace utilizzato e capire quali informazioni fiscali mette a disposizione del venditore.
Infine, se le vendite stanno crescendo rapidamente, è opportuno predisporre per tempo una procedura per la gestione delle aliquote IVA estere, dichiarazioni OSS, documentazione degli ordini e riconciliazione degli incassi.
Non bisogna aspettare il superamento della soglia per iniziare a monitorare il fenomeno.
Conclusione
Il rapporto tra forfettario e vendite intracomunitarie richiede particolare attenzione perché il regime fiscale agevolato non elimina le regole europee relative alle vendite a distanza verso consumatori di altri Paesi UE.
La soglia di 10.000 euro rimane un elemento centrale: quando le condizioni previste sono rispettate e il limite non viene superato, le vendite interessate possono rimanere soggette alle regole dello Stato di stabilimento. Quando invece la soglia viene superata, la tassazione delle vendite a distanza si sposta nello Stato membro nel quale termina il trasporto dei beni.
Per il contribuente in regime forfettario, questo può significare la necessità di gestire l’IVA estera attraverso il regime OSS, senza che ciò comporti automaticamente l’abbandono del regime forfettario ai fini delle imposte sul reddito.
La vera novità del 2026 è soprattutto la fase di preparazione alle modifiche del pacchetto ViDA. La Commissione europea ha infatti aggiornato nel luglio 2026 le linee guida OSS in vista delle modifiche che saranno applicabili dal 2027.
Per chi vende online, quindi, il 2026 dovrebbe essere considerato un anno utile per mettere ordine nei dati, controllare la soglia dei 10.000 euro, verificare il funzionamento della piattaforma e-commerce e prepararsi alle nuove regole.
Il punto fondamentale è non considerare regime forfettario, IVA europea e OSS come tre sistemi alternativi. Sono elementi che possono interagire tra loro, ma riguardano aspetti diversi della fiscalità dell’attività. Una corretta classificazione delle vendite e un monitoraggio costante delle operazioni UE sono la base per evitare errori quando l’e-commerce cresce e inizia a vendere stabilmente oltre confine.
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