Regime Forfettario tassazione al 5% o tasse al 15%?

Anche il nuovo Regime Forfettario ha confermato una tassazione IRPEF, detta Imposta Sostitutiva, pari al 15%. In alcuni casi sarà possibile invece godere di una tassazione agevolata al 5%, bisognerà però essere in possesso di determinati requisiti di Start-Up. Analizziamo in questo articolo quando nel Regime Forfettario si godrà di una tassazione al 15% e quando invece sarà consentito accedere alla tassazione del 5%.

Anche nel 2019 il nuovo Regime Forfettario ha confermato una tassazione pari al 15%. Per cercare di favorire la nascita di nuove Attività lo Stato ha previsto delle agevolazioni per tutti i Contribuenti che decidono di mettersi in proprio ed aprire una propria Ditta Individuale in Regime Forfettario, permettendo loro di poter pagare una tassazione (Imposta Sostitutiva) pari al 5% per i primi 5 anni di attività anziché al 15%.

Si chiama agevolazione Start-Up e la nota positiva è che non dipende affatto dall’ età. Chiunque, a qualsiasi età, decida di aprire una Partita IVA nel Regime Forfettario e sarà in possesso di tutti i requisiti per essere considerato Start-up potrà godere di un’ Imposta Sostitutiva pari al 5% per i primi 5 anni, passati i 5 anni passerà automaticamente al 15%.

Ho già scritto una Guida completa la nuovo Regime Forfettario 2019 che potrai leggere qui: Regime Forfettario

Requisiti per tassazione al 5%

I soggetti che possono usufruire di questa particolare agevolazione dovranno però rispettare determinati requisiti. Questa agevolazioni infatti è valida se:

  • Il Contribuente non ha esercitato nei tre anni precedenti attività artistica, professionale o d’ impresa anche in forma associata o familiare
  • L’ Attività da esercitare non costituisca in nessun modo una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di Lavoro Dipendente, o Autonomo, escluso il caso in cui l’ Attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’ esercizio di arti o professioni

È necessario però un chiarimento in merito al primo punto. È necessario che il Contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’ inizio Attività, alcuna attività d’ impresa o di lavoro autonomo neppure in forma associata o in qualità di collaboratore familiare. Questo periodo temporale va calcolato con riguardo alla data del calendario, e non al periodo di imposta.

Il Regime Forfettario al 5% non potrà essere applicato nemmeno da coloro che nei tre anni precedenti abbiano svolto un’ Attività in qualità di Socio di società di persone. Questi soggetti, qualora in possesso degli altri requisiti, potrebbero però aderire al Regime Forfettario al 15%.

Tuttavia una delibera dell’ Agenzia delle Entrate ha chiarito che la qualità di Socio in Società di persone o capitali non è di per sé causa ostativa per l’ adozione del Regime Forfettario al 5% in quanto occorre valutare l’ effettivo esercizio dell’ attività d’ impresa o di lavoro autonomo. Ad esempio un ex Socio non lavoratore di SAS o un Socio di capitali di SRL che non ha lavorato al suo interno potrebbe aderire al Regime di Start-up al 5%. Stessa possibilità per tutti coloro che nel triennio precedente hanno svolto attività di Lavoro Occasionale con ritenuta d’ acconto del 20%, anche in questo caso sarà possibile aderire al Regime Forfettario al 5%.

Anche riguardo al secondo punto è necessario fare chiarezza. Un Contribuente in Regime Forfettario potrà usufruire dell’ aliquota agevolata al 5% qualora l’ Attività svolta non costituisca in nessun modo mera prosecuzione di altra Attività precedentemente svolta sotto forma di Lavoro Dipendente o Autonomo.

La finalità della disposizione è anti-elusiva in quanto tende ad evitare il beneficio dell’ aliquota ridotta per tutti quei soggetti che si limitino a modificare il vestito giuridico della loro attività esercitata in precedenza, servirà quindi a combattere le false Partite IVA. Sono esclusi da quest’ obbligo tutte le attività riguardanti periodi di pratica obbligatoria per l’ esercito di arti e professioni che quindi non escluderanno la possibilità di aderire alla Start-up al 5%.

Però, qualora il Contribuente sia stato dipendete durante i 3 anni precedenti ed il rapporto di lavoro fosse cessato per cause involontarie (come ad esempio il licenziamento) non si verificherà la continuità dell’ attività. Si configurare però la mera prosecuzione nel caso in cui un soggetto svolga un Lavoro Autonomo utilizzando gli stessi mezzi o strumenti e continui a servire la stessa clientela presenti precedentemente nel Lavoro Dipendente. Mentre, un dipendente di un’ impresa che intenda avviare l’ attività con i propri clienti e la propria organizzazione potrà essere eleggibile per beneficiare del Regime Forfettario al 5%.

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Giampiero Teresi

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