Le collaborazioni tra professionisti in regime forfettario ed enti no profit sono sempre più diffuse, ma presentano aspetti fiscali peculiari. In questa guida analizziamo nel dettaglio come gestire correttamente queste collaborazioni, rispettando le normative e sfruttando al meglio le agevolazioni fiscali previste.
Regime forfettario ed enti no profit: un binomio possibile
Negli ultimi anni, la crescita del terzo settore ha creato nuove opportunità di lavoro per professionisti, consulenti e freelance. Molti di questi operano in regime forfettario, un sistema fiscale agevolato pensato per semplificare la vita a chi ha una partita IVA individuale con ricavi entro determinati limiti.
Parallelamente, gli enti no profit – come associazioni culturali, fondazioni, organizzazioni di volontariato e cooperative sociali – necessitano di servizi professionali per la gestione contabile, legale, informatica, formativa o comunicativa. Nascono così collaborazioni che uniscono il mondo profit a quello non profit, con benefici per entrambi.
Tuttavia, è fondamentale chiarire quali siano le regole fiscali che disciplinano queste collaborazioni, perché, seppur l’attività sia “a scopo sociale”, per il professionista resta comunque una prestazione di lavoro autonomo soggetta a imposte.
Come funziona la collaborazione tra forfettario ed enti no profit
L’inquadramento fiscale della collaborazione
Un professionista in regime forfettario che presta servizi a un ente no profit non assume un ruolo di dipendente o di volontario, ma rimane un lavoratore autonomo con obbligo di fatturazione.
Questo significa che deve emettere fattura elettronica (salvo i casi di esonero previsti) indicando l’importo della prestazione e applicando la ritenuta d’acconto esclusa, come previsto dal regime forfettario.
È importante sottolineare che, anche se l’ente committente è privo di scopo di lucro, la prestazione del forfettario resta fiscalmente rilevante, e i compensi percepiti vanno regolarmente dichiarati come ricavi professionali.
Fatturazione e obblighi fiscali
Nella fattura emessa verso l’ente no profit, il forfettario deve indicare:
- il compenso pattuito;
- la dicitura “operazione in franchigia da IVA – art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 – regime forfettario”;
- l’eventuale marca da bollo da 2 euro per importi superiori a 77,47 euro;
- la specifica del tipo di prestazione (es. consulenza, formazione, comunicazione, supporto tecnico, ecc.).
Inoltre, il pagamento ricevuto dovrà essere tracciabile (bonifico, carta, assegno) come previsto per i soggetti forfettari.
Gli enti no profit come committenti: peculiarità fiscali e amministrative
Gli enti no profit operano in un regime fiscale speciale regolato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). A seconda della loro natura (APS, ODV, ONLUS, fondazioni, ecc.) possono godere di agevolazioni fiscali, ma devono comunque adempiere agli obblighi previsti per i rapporti con professionisti esterni.
Ciò significa che, quando un ente no profit riceve una fattura da un forfettario, deve trattarla come qualsiasi altra spesa di prestazione di servizi, registrandola correttamente nella propria contabilità, anche se in regime semplificato.
Il vantaggio, per entrambe le parti, è che la collaborazione rimane perfettamente trasparente e conforme alla normativa, evitando qualsiasi rischio di qualificazione come lavoro subordinato o prestazione occasionale impropria.
Trattamento fiscale dei compensi del forfettario
I compensi percepiti dal professionista che collabora con un ente no profit rientrano nel calcolo dei ricavi annuali previsti dal regime forfettario. Tali somme concorrono alla determinazione del reddito imponibile, che verrà tassato con l’imposta sostitutiva (15% o 5% per i primi cinque anni di attività).
Non essendo prevista IVA, l’ente no profit paga esattamente l’importo concordato, senza ulteriori addebiti fiscali. Tuttavia, è bene ricordare che, per il professionista, le spese sostenute per svolgere l’attività (es. software, attrezzature, viaggi, ecc.) non sono deducibili analiticamente, ma vengono considerate in modo forfettario attraverso il coefficiente di redditività applicato alla categoria ATECO.
Collaborazioni occasionali e differenze rispetto al regime forfettario
Un tema spesso frainteso riguarda la differenza tra collaborazione occasionale e collaborazione professionale con partita IVA in regime forfettario.
Nel primo caso, il rapporto con l’ente no profit è sporadico e non organizzato, con compensi inferiori a 5.000 euro annui e obbligo di ritenuta d’acconto.
Nel secondo caso, invece, il professionista agisce con continuità e autonomia, emettendo regolari fatture.
È fondamentale non confondere le due situazioni: un forfettario non può qualificare i propri compensi come “occasionali”, e un ente no profit non può pagare un professionista con semplice ricevuta occasionale se la collaborazione è stabile o ripetuta nel tempo.
Esempio pratico di collaborazione tra forfettario ed ente no profit
Immaginiamo un grafico freelance in regime forfettario che lavora per una fondazione culturale no profit, curando la comunicazione visiva degli eventi e la realizzazione dei materiali promozionali.
Il professionista emette regolarmente fattura elettronica per i servizi prestati, applicando l’imposta sostitutiva del 15% sui ricavi percepiti.
La fondazione, dal canto suo, registra la spesa come costo di gestione e paga tramite bonifico.
Entrambe le parti rispettano così i propri obblighi fiscali: il professionista dichiara i redditi nel proprio modello Redditi PF, mentre l’ente li contabilizza come spese deducibili ai fini della propria gestione.
Agevolazioni fiscali per collaborazioni con enti no profit
Nel 2025, il governo ha confermato alcune agevolazioni fiscali per le attività connesse al terzo settore. Gli enti no profit, infatti, possono beneficiare di contributi, esenzioni e crediti d’imposta per le spese sostenute in ambito sociale, culturale o educativo.
Questo può tradursi indirettamente in un vantaggio per i forfettari che collaborano con tali enti, poiché aumenta la disponibilità economica del committente e la possibilità di instaurare collaborazioni continuative.
Non esistono, però, detrazioni dirette per il forfettario in quanto tale. La principale agevolazione resta la semplicità fiscale del regime e la possibilità di operare senza IVA e ritenute.
Contributi previdenziali e collaborazioni con enti no profit
Il professionista forfettario che lavora con enti no profit è tenuto al pagamento dei propri contributi previdenziali come tutti gli altri lavoratori autonomi.
La modalità di versamento dipende dal tipo di attività svolta:
- iscrizione alla Gestione Separata INPS per consulenti e freelance;
- iscrizione alle gestioni artigiani e commercianti per chi svolge attività manuali o commerciali.
Gli enti no profit non hanno obblighi contributivi nei confronti del forfettario, poiché il rapporto non è di lavoro subordinato. Questo semplifica notevolmente la gestione, ma è bene che il professionista tenga conto di tali contributi nel proprio piano economico.
Rischi fiscali e controlli nelle collaborazioni con enti no profit
Nonostante il regime forfettario sia semplice, le collaborazioni con enti no profit devono essere strutturate correttamente per evitare problemi in caso di controllo fiscale.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate può verificare che la collaborazione non nasconda un rapporto di lavoro dipendente mascherato, specie se il professionista lavora esclusivamente per un unico ente, con orari e direttive vincolanti.
Per tutelarsi, è sempre consigliabile stipulare un contratto di collaborazione professionale, specificando le prestazioni, i tempi di consegna e i compensi. Questo documento, insieme alle fatture emesse, costituisce una prova chiara della natura autonoma del rapporto.
Come instaurare un rapporto trasparente tra forfettario ed ente no profit
La trasparenza è la chiave di ogni collaborazione tra forfettario ed ente no profit.
Oltre agli adempimenti fiscali, è utile mantenere una comunicazione chiara sugli obiettivi, le modalità operative e la gestione dei pagamenti. Gli enti del terzo settore, spesso abituati a lavorare con volontari, devono ricordare che i professionisti forfettari sono soggetti a obblighi fiscali specifici e non possono operare gratuitamente.
D’altro canto, i forfettari dovrebbero informarsi sulle caratteristiche giuridiche dell’ente committente, poiché alcune tipologie (come le ODV) possono ricevere solo prestazioni entro certi limiti economici o con finalità strettamente connesse al proprio oggetto sociale.
Conclusioni: le collaborazioni con enti no profit nel regime forfettario
Le collaborazioni tra forfettario ed enti no profit rappresentano un’interessante opportunità sia professionale sia umana.
Da un lato, i professionisti possono mettere le proprie competenze al servizio di progetti sociali o culturali, ampliando il proprio network e il proprio portfolio; dall’altro, gli enti beneficiano di servizi qualificati con una gestione amministrativa semplice e trasparente.
Dal punto di vista fiscale, le regole sono chiare: il regime forfettario non limita in alcun modo la possibilità di collaborare con enti del terzo settore, purché vengano rispettati gli obblighi di fatturazione, tracciabilità dei pagamenti e contribuzione previdenziale.
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