Quando si parla di regime forfettario, una delle domande più frequenti riguarda il rapporto con il vecchio datore di lavoro. È un dubbio molto concreto, perché tanti professionisti lasciano un impiego dipendente, aprono partita IVA e continuano a collaborare con la stessa azienda o con un soggetto collegato. La regola esiste, ed è importante capirla bene: il regime resta accessibile solo se si rispettano i requisiti previsti dalla normativa e, soprattutto, se l’attività autonoma non è svolta prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro con cui il rapporto di lavoro dipendente è intercorso nei due periodi d’imposta precedenti. L’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che il limite dei 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente dell’anno precedente rileva per l’accesso al regime, salvo il caso in cui il rapporto sia cessato nel corso dell’anno.
Forfettario e lavoro per l’ex datore di lavoro: la regola dei due anni
La prima cosa da sapere è che il regime forfettario non vieta in assoluto di lavorare per l’ex datore di lavoro. Il punto decisivo è il tempo trascorso dalla cessazione del rapporto dipendente e la percentuale di ricavi che arrivano proprio da quel soggetto. La causa ostativa si attiva quando l’attività autonoma è esercitata prevalentemente nei confronti di un datore di lavoro con il quale ci sia stato un rapporto dipendente nei due periodi d’imposta precedenti. In altre parole, se il tuo ex datore di lavoro è diventato il tuo principale cliente troppo presto, il rischio di uscita dal forfettario è reale.
La logica della norma è evitare trasformazioni artificiose del lavoro dipendente in lavoro autonomo, così da impedire che un rapporto sostanzialmente subordinato venga “riciclato” come consulenza per sfruttare il trattamento fiscale agevolato. La Circolare 9/E del 2019 dell’Agenzia delle Entrate e i successivi chiarimenti hanno confermato proprio questa interpretazione, centrata sulla sostanza economica del rapporto e sulla tutela contro i cosiddetti falsi autonomi.
Forfettario e lavoro per l’ex datore di lavoro: come si valuta la prevalenza
Capire che cosa significhi “prevalentemente” è essenziale. La prassi amministrativa e la dottrina fiscale convergono su un criterio semplice: se oltre il 50% dei compensi dell’attività autonoma deriva dal datore di lavoro, o da soggetti a lui riconducibili, la prevalenza è integrata. Questo controllo, in concreto, si fa a fine anno sui compensi effettivamente incassati, non solo sulle fatture emesse. È quindi possibile trovarsi in regola per molti mesi e poi perdere il requisito per effetto di un ultimo incarico troppo grande.
Per questo motivo, chi si muove nel regime forfettario deve monitorare il peso del cliente “ex principale” con la stessa attenzione con cui controlla i limiti di fatturato del regime. Il limite dei ricavi per la permanenza è infatti 85.000 euro, con l’uscita immediata in caso di superamento oltre 100.000 euro nel corso dell’anno. Quindi, per chi ha anche un ex datore di lavoro come cliente, le soglie da tenere d’occhio sono due: il volume complessivo dei compensi e la quota che arriva da quel singolo soggetto.
Forfettario e lavoro per l’ex datore di lavoro: quando il rischio è più alto
Il rischio cresce soprattutto quando il professionista conserva, di fatto, la stessa mansione svolta da dipendente, con un unico committente o con pochi clienti molto concentrati. In questi casi, il fisco può leggere il passaggio alla partita IVA come una prosecuzione sostanziale del vecchio rapporto di lavoro. Il tema non è solo teorico: l’Agenzia delle Entrate, in vari interpelli, ha ribadito che la verifica riguarda anche i soggetti riconducibili al datore di lavoro, non soltanto il datore in senso stretto.
In pratica, significa che non basta cambiare intestazione sulla fattura. Se la tua attività continua a dipendere quasi interamente dal vecchio ambiente aziendale, il regime forfettario può saltare. È una situazione da evitare soprattutto nei primi due anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, perché è proprio in quel periodo che la causa ostativa viene valutata con maggiore attenzione.
Forfettario e lavoro per l’ex datore di lavoro: cosa cambia dopo due anni
La buona notizia è che la regola non è eterna. Se il rapporto di lavoro dipendente con l’ex datore è cessato anteriormente ai due periodi d’imposta precedenti, la causa ostativa non si applica. L’Agenzia delle Entrate lo ha chiarito più volte anche nei propri interpelli: il professionista, in presenza degli altri requisiti, può accedere o permanere nel regime forfettario anche se lavora con lo stesso soggetto, purché siano trascorsi i due anni previsti dalla norma.
Questo non significa libertà assoluta. Anche dopo i due anni, resta sempre necessario verificare il rispetto degli altri requisiti del regime, come il limite di ricavi, l’assenza di alcune cause ostative societarie e la corretta classificazione dell’attività. Però il punto centrale è che il rapporto con l’ex datore di lavoro smette di essere di per sé un problema, se è abbastanza distante nel tempo.
Forfettario e lavoro per l’ex datore di lavoro: il limite dei 30.000 euro
Un altro nodo rilevante è il reddito da lavoro dipendente percepito nell’anno precedente. L’Agenzia delle Entrate conferma che chi ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro nell’anno precedente, in linea generale, non può accedere al forfettario; però questo limite non opera se il rapporto di lavoro è cessato nel corso dell’anno stesso. Questa è una precisazione importante per chi lascia un’azienda a metà anno e avvia subito l’attività autonoma.
Qui il caso ex datore di lavoro e il caso del limite dei 30.000 euro si intrecciano. Può succedere di essere in regola con uno dei due criteri e non con l’altro. Per esempio, un professionista può aver chiuso il rapporto dipendente da più di due anni, ma aver superato i 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente nell’anno precedente; oppure può avere un reddito da dipendente basso ma continuare a fatturare quasi tutto all’ex azienda. Il regime forfettario richiede che entrambi i filtri siano superati.
Forfettario e lavoro per l’ex datore di lavoro: esempio pratico
Immaginiamo un consulente che fino a dicembre 2024 è stato dipendente di un’azienda. Nel 2025 apre partita IVA e inizia a collaborare con la stessa azienda, che però diventa il suo unico cliente. Se a fine anno oltre il 50% dei compensi deriva proprio da quella società, la prevalenza è raggiunta e il contribuente rischia di perdere il regime forfettario dall’anno successivo, perché la norma guarda all’esercizio dell’attività in forma prevalente verso il datore o ex datore di lavoro dei due periodi d’imposta precedenti.
Se invece quel consulente aveva cessato il rapporto dipendente già nel 2022, quindi oltre due periodi d’imposta prima, e nel 2025 fattura all’ex azienda insieme ad altri clienti, la causa ostativa non opera più. In questo caso il rapporto commerciale può essere mantenuto, purché il professionista rispetti le altre condizioni del forfettario e, soprattutto, tenga sotto controllo il fatturato complessivo.
Forfettario e lavoro per l’ex datore di lavoro: come muoversi con prudenza
La scelta migliore, in questi casi, è non fermarsi alla sola verifica iniziale. Chi entra nel regime forfettario e sa già che lavorerà con l’ex datore di lavoro dovrebbe monitorare i compensi per cliente durante tutto l’anno, non solo a consuntivo. È utile sapere, mese dopo mese, quale quota del fatturato arriva da quel soggetto e se si sta avvicinando la soglia di prevalenza. Questo controllo è tanto più importante quanto più il business è concentrato su pochi clienti.
In pratica, il forfettario resta una grande opportunità, ma nel rapporto con l’ex datore di lavoro bisogna trattarlo come una scelta che richiede disciplina. La forma più sicura è costruire una base clienti più ampia, così da ridurre il peso del vecchio committente e dimostrare che l’attività autonoma ha una fisionomia reale e non dipendente. Questa è la chiave per evitare contestazioni e per mantenere la fiscalità agevolata nel tempo.
Conclusione
Il rapporto tra regime forfettario e lavoro per l’ex datore di lavoro non è vietato in assoluto, ma va gestito con attenzione. Il punto decisivo è il tempo trascorso dalla cessazione del lavoro dipendente, insieme alla prevalenza dei compensi: se l’attività autonoma è svolta principalmente per l’ex datore di lavoro nei due periodi d’imposta precedenti, il regime può venire meno; se invece sono trascorsi almeno due anni e gli altri requisiti sono rispettati, la collaborazione può proseguire senza problemi particolari.
In altre parole, il regime forfettario è compatibile con il ritorno commerciale verso un ex datore di lavoro solo quando il rapporto è davvero diventato autonomo, non quando è una semplice continuità mascherata. È una distinzione pratica, ma fondamentale.
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