Lavorare per conto di un’altra impresa o di un altro professionista è una situazione molto comune per chi svolge un’attività autonoma. Un elettricista può essere incaricato da un’impresa edile, un professionista può occuparsi di una parte di un progetto più ampio oppure un’impresa individuale può ricevere un incarico da un appaltatore principale. Quando questa collaborazione assume le caratteristiche del subappalto, è importante conoscere le regole applicabili, soprattutto dal punto di vista fiscale e contrattuale. Il tema del regime forfettario e subappalto presenta inoltre alcune particolarità. Il regime forfettario, infatti, prevede una disciplina IVA specifica e può interagire con le regole del reverse charge. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che chi applica il regime forfetario determina il proprio reddito secondo le regole previste dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014. Per questo motivo, prima di accettare un incarico in subappalto è opportuno capire che tipo di rapporto si sta instaurando, come deve essere fatturata la prestazione e quali obblighi rimangono a carico del professionista o dell’impresa.
Regime forfettario e subappalto: che cosa significa realmente
Il termine subappalto viene utilizzato frequentemente nel linguaggio professionale, ma è importante distinguere il vero subappalto da una semplice collaborazione tra autonomi.
Nel subappalto, in senso civilistico, l’appaltatore affida a un altro soggetto l’esecuzione, in tutto o in parte, dell’opera o del servizio che gli è stato commissionato dal cliente principale.
Questo significa che possono esserci almeno tre soggetti: committente, appaltatore e subappaltatore.
Il subappaltatore non fattura normalmente al cliente finale, ma all’appaltatore che gli ha affidato una parte delle prestazioni.
Nel settore degli appalti pubblici esistono poi regole specifiche e una disciplina particolarmente articolata. Il Codice dei contratti pubblici definisce il subappalto e disciplina anche gli obblighi di comunicazione e autorizzazione nelle fattispecie previste.
Per le attività private, invece, è necessario analizzare il contratto concreto e la natura delle prestazioni.
Non ogni collaborazione è un subappalto
Un errore frequente consiste nel chiamare “subappalto” qualsiasi collaborazione tra due partite IVA.
Se, per esempio, un commercialista incarica un altro professionista di svolgere una consulenza specialistica, potrebbe trattarsi semplicemente di una collaborazione professionale.
Se invece un’impresa edile riceve l’incarico di ristrutturare un immobile e affida a un’altra impresa una parte delle lavorazioni, la situazione può rientrare nella disciplina del subappalto.
La qualificazione giuridica deve quindi essere fatta sulla base del contenuto effettivo del rapporto, non soltanto del titolo dato al contratto.
Regime forfettario e subappalto: cosa cambia per la fattura
Uno degli aspetti più importanti riguarda l’IVA.
Chi applica il regime forfettario non addebita ordinariamente l’IVA sulle proprie fatture e non può esercitare la detrazione dell’IVA sugli acquisti, secondo le regole proprie del regime.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito espressamente che il contribuente forfetario emette fattura senza addebito dell’IVA e che il reverse charge non si applica alle prestazioni rese dal contribuente forfetario. Al contrario, quando il forfetario riceve determinate fatture soggette a inversione contabile, deve assolvere l’IVA secondo le relative regole, senza poterla detrarre.
Questo aspetto è particolarmente importante nel settore edile.
Regime forfettario e subappalto: attenzione al reverse charge
Nel settore delle costruzioni esistono specifiche ipotesi nelle quali le prestazioni rese da un subappaltatore sono soggette a reverse charge.
L’articolo 17, comma 6, lettera a), del DPR 633/1972 disciplina infatti il meccanismo dell’inversione contabile per determinate prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti di imprese di costruzione o ristrutturazione, dell’appaltatore principale o di altro subappaltatore.
Ma cosa succede quando il subappaltatore è in regime forfettario?
È proprio qui che la disciplina diventa interessante.
Il contribuente forfetario non applica il reverse charge sulle prestazioni che rende. La fattura viene quindi emessa secondo le regole del regime forfetario, senza IVA.
Questo principio è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate già nella circolare n. 14/E del 2015, dedicata anche al rapporto tra reverse charge e nuovo regime forfetario.
Un esempio pratico di regime forfettario e subappalto
Immaginiamo un’impresa edile che affida a un artigiano in regime forfettario la realizzazione di una parte delle opere.
Se la prestazione, qualora fosse resa da un soggetto in regime ordinario, rientrasse tra quelle soggette a reverse charge nel settore edile, il fatto che il prestatore sia forfetario modifica la modalità di fatturazione.
Il forfetario non applica il reverse charge alla propria fattura, ma emette il documento senza IVA secondo la disciplina del proprio regime.
È quindi fondamentale non copiare automaticamente la fattura di un subappaltatore in regime ordinario.
Regime forfettario e subappalto: come indicare correttamente la fattura
La fattura emessa dal contribuente forfetario deve essere coerente con il proprio regime fiscale.
In generale, deve essere indicato il riferimento al regime forfetario e l’assenza di applicazione dell’IVA secondo la normativa prevista.
La fattura elettronica deve inoltre essere compilata utilizzando correttamente i dati del committente, la descrizione delle prestazioni, l’importo e gli eventuali ulteriori elementi richiesti dalla specifica operazione.
La corretta compilazione diventa ancora più importante quando il rapporto riguarda un appalto o subappalto, perché una fattura errata può generare problemi nella gestione contabile dell’appaltatore.
Per le operazioni soggette a regole IVA particolari, è quindi opportuno verificare sempre il trattamento specifico prima dell’emissione del documento.
Regime forfettario e subappalto: cosa succede con le fatture ricevute
La situazione cambia quando è il soggetto in regime forfettario a ricevere una fattura.
Il contribuente forfetario, pur essendo normalmente esonerato dagli ordinari adempimenti IVA, deve applicare il reverse charge sugli acquisti quando ne ricorrono i presupposti.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il forfetario che riceve beni o servizi soggetti a inversione contabile deve assolvere l’imposta e, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, deve effettuare il relativo versamento.
Questo è un punto essenziale per chi lavora con altri soggetti.
Il fatto di essere in regime forfettario non significa quindi che l’IVA sia completamente irrilevante.
IVA sugli acquisti e costi del forfetario
L’IVA pagata sugli acquisti rappresenta normalmente un costo per il contribuente forfetario, proprio perché il regime non consente la detrazione dell’imposta.
Questo deve essere considerato quando si calcola il prezzo di una prestazione.
Se un artigiano forfetario deve acquistare materiali, servizi o prestazioni da altri fornitori, deve valutare il loro costo effettivo, compresa l’eventuale IVA che rimane a suo carico.
Regime forfettario e subappalto: come costruire il contratto
Un buon contratto può evitare molti problemi.
Quando si lavora in subappalto, è opportuno definire chiaramente oggetto dell’incarico, prestazioni richieste, prezzo, tempi di esecuzione, modalità di pagamento e responsabilità delle parti.
Particolare attenzione deve essere dedicata alla descrizione delle attività.
Non è sufficiente scrivere genericamente “prestazione professionale” quando in realtà viene affidata l’esecuzione di una parte specifica di un’opera.
Il contratto dovrebbe rendere comprensibile che cosa deve essere realizzato, entro quale termine e con quali modalità.
Regime forfettario e subappalto: pagamenti e acconti
Un altro elemento da stabilire è il sistema di pagamento.
Per lavori di importo significativo può essere opportuno prevedere acconti, stati di avanzamento o pagamenti collegati a specifiche fasi dell’attività.
Questo permette al subappaltatore di non dover anticipare per mesi tutti i costi necessari per eseguire il lavoro.
Un artigiano o un piccolo professionista in regime forfettario deve prestare particolare attenzione alla liquidità.
Il fatto di aver emesso una fattura non significa infatti avere immediatamente la disponibilità del denaro.
La gestione dei pagamenti dovrebbe quindi essere inserita nella pianificazione economica dell’attività.
Regime forfettario e subappalto: come calcolare il prezzo
Il prezzo di un lavoro in subappalto non dovrebbe essere determinato semplicemente osservando quanto paga il cliente finale.
L’appaltatore deve infatti mantenere un proprio margine e il subappaltatore deve coprire tutti i costi collegati alla prestazione.
Per chi opera in regime forfettario, il calcolo deve tenere conto anche del fatto che i costi effettivamente sostenuti non vengono dedotti analiticamente dal reddito come avviene in un regime ordinario.
Questo rende particolarmente importante valutare materiali, attrezzature, trasporti, collaboratori, assicurazioni, contributi e imposte prima di accettare un lavoro.
Un prezzo apparentemente interessante potrebbe infatti rivelarsi poco redditizio una volta considerati tutti gli oneri.
Regime forfettario e subappalto: lavorare con altri professionisti
Il subappalto non riguarda soltanto l’edilizia.
Anche nel settore dei servizi possono esistere rapporti nei quali un soggetto affida a un altro professionista una parte dell’incarico ricevuto.
Pensiamo, per esempio, a un’agenzia che affida a un freelance la realizzazione di una parte di una campagna, oppure a un consulente che coinvolge un altro professionista per una specifica competenza.
In questi casi è importante distinguere il subappalto in senso tecnico dalla semplice collaborazione professionale.
Il contratto deve essere coerente con la realtà e dovrebbe indicare chiaramente il ruolo di ciascuna parte.
Regime forfettario e subappalto: attenzione ai rapporti con l’appaltatore
Quando il professionista lavora per un appaltatore principale, deve evitare di assumere impegni che non è realmente in grado di rispettare.
Il contratto dovrebbe prevedere tempi realistici e stabilire cosa accade in caso di ritardi, variazioni del progetto, lavori aggiuntivi o impossibilità di completare una determinata attività.
È inoltre utile stabilire preventivamente come devono essere autorizzate le attività extra.
Una richiesta informale del cliente non dovrebbe trasformarsi automaticamente in un lavoro aggiuntivo non remunerato.
Regime forfettario e subappalto: cosa cambia negli appalti pubblici
Quando il lavoro riguarda un appalto pubblico, la situazione diventa ancora più delicata.
Il Codice dei contratti pubblici prevede regole specifiche per il subappalto, compresi obblighi relativi alla comunicazione dei subcontratti e, nelle fattispecie previste, all’autorizzazione.
La disciplina distingue inoltre il vero subappalto da alcune attività che non vengono qualificate come tali, come specifiche fattispecie di affidamento a lavoratori autonomi.
Per questo, un professionista o una piccola impresa in regime forfettario che intende lavorare come subappaltatore nell’ambito di un contratto pubblico dovrebbe verificare capitolato, contratto principale e regole applicabili allo specifico affidamento.
Regime forfettario e subappalto: il rapporto con i costi
Uno degli aspetti più importanti riguarda la convenienza economica.
Nel regime forfettario, infatti, il reddito imponibile viene determinato attraverso il coefficiente di redditività, anziché mediante la deduzione analitica di ogni costo.
L’Agenzia delle Entrate conferma che il reddito prodotto in regime forfetario viene determinato secondo le regole specifiche dell’articolo 1, commi 54-89, della legge n. 190/2014.
Questo significa che chi lavora frequentemente in subappalto deve prestare attenzione alla propria struttura dei costi.
Se l’attività richiede grandi quantità di materiali o numerosi acquisti, può essere necessario confrontare attentamente la convenienza del regime forfettario con quella di un diverso regime fiscale.
Regime forfettario e subappalto: controllare il fatturato
Chi svolge numerosi lavori in subappalto dovrebbe monitorare il proprio fatturato durante tutto l’anno.
Il regime forfettario prevede infatti specifici requisiti e limiti che devono essere verificati nel tempo.
Non bisogna quindi aspettare la dichiarazione dei redditi per capire se l’attività sta crescendo oltre le dimensioni inizialmente previste.
Un sistema semplice di monitoraggio mensile permette di controllare fatture emesse, incassi, lavori acquisiti e previsione di fatturato.
Questo diventa particolarmente importante per una piccola impresa che inizia a ricevere incarichi sempre più consistenti da appaltatori principali.
Regime forfettario e subappalto: un esempio completo
Supponiamo che un artigiano in regime forfettario riceva un incarico di 20.000 euro da un’impresa che ha ottenuto un appalto per la ristrutturazione di un edificio.
Prima di accettare, l’artigiano dovrebbe verificare la natura del contratto, le lavorazioni richieste, le responsabilità, i tempi e le modalità di pagamento.
Dal punto di vista fiscale, dovrebbe inoltre verificare il corretto trattamento IVA della propria fattura. Se il prestatore è forfetario, non applica il reverse charge alla prestazione resa, anche quando la prestazione, se effettuata da un soggetto in regime ordinario, rientrerebbe in una fattispecie di inversione contabile.
Successivamente dovrebbe calcolare quanto dei 20.000 euro rappresenti realmente reddito disponibile, considerando contributi, imposte e costi dell’attività.
Il compenso concordato con l’appaltatore non coincide quindi automaticamente con il guadagno del professionista.
Regime forfettario e subappalto: errori da evitare
Uno degli errori più frequenti consiste nel ritenere che il regime forfettario renda automaticamente semplice qualsiasi operazione.
In realtà, il regime semplifica diversi aspetti della gestione fiscale, ma non elimina la necessità di comprendere contratti, IVA, reverse charge, fatturazione e obblighi previdenziali.
Un secondo errore consiste nell’applicare automaticamente il reverse charge alla fattura emessa dal forfetario. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, il meccanismo non si applica alle prestazioni rese dal contribuente forfetario.
Un terzo errore consiste nel concordare un prezzo senza considerare i costi effettivi.
Infine, è rischioso accettare un subappalto senza un contratto scritto sufficientemente dettagliato.
Regime forfettario e subappalto: la convenienza va valutata prima
Il subappalto può rappresentare una buona opportunità per un professionista o una piccola impresa.
Permette infatti di entrare in contatto con clienti più grandi, acquisire commesse importanti e costruire rapporti professionali continuativi.
Ma la crescita del fatturato non deve essere confusa automaticamente con la crescita del guadagno.
Chi opera in regime forfettario deve valutare attentamente il rapporto tra compenso, costi, contributi e imposte.
Inoltre, il professionista dovrebbe verificare che il contratto sia sostenibile e che le condizioni di pagamento non mettano in difficoltà il proprio flusso di cassa.
Conclusioni
Il rapporto tra regime forfettario e subappalto richiede attenzione soprattutto quando si opera nel settore edile o all’interno di una catena di appalti.
Il punto fondamentale è distinguere la disciplina del contratto di subappalto da quella fiscale del regime forfettario.
Dal punto di vista IVA, il forfetario non applica normalmente il reverse charge sulle prestazioni rese, mentre deve assolvere l’imposta in reverse charge sugli acquisti per i quali tale meccanismo è previsto.
Dal punto di vista contrattuale, invece, è importante definire con precisione prestazioni, compenso, tempi, responsabilità e modalità di pagamento.
Infine, il professionista dovrebbe valutare la reale convenienza economica dell’incarico prima di accettarlo, considerando non soltanto l’importo della commessa ma anche costi, contributi, imposte e tempo necessario per eseguire il lavoro.
Un subappalto ben organizzato può diventare uno strumento efficace per far crescere un’attività in regime forfettario. Per evitare problemi, però, è fondamentale che contratto, fatturazione e trattamento fiscale siano coerenti con la reale natura dell’operazione.
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