Capire se e quando è possibile avere partecipazioni in SRL e mantenere il regime forfettario, analizzando la normativa e i casi particolari previsti dalla legge.
Molti professionisti e imprenditori si chiedono se sia possibile avere partecipazioni in SRL e, allo stesso tempo, restare nel regime forfettario. Il dubbio è più che legittimo, perché la normativa fiscale italiana pone limiti chiari, ma allo stesso tempo lascia spazio a interpretazioni in alcuni casi specifici.
Il problema nasce dal fatto che il regime forfettario è pensato per piccoli imprenditori e lavoratori autonomi, con requisiti stringenti, tra cui l’assenza di partecipazioni di controllo in società che svolgono attività simili a quella esercitata individualmente. Tuttavia, non tutte le partecipazioni in SRL sono vietate: alcune sono perfettamente compatibili, purché si rispettino determinate condizioni.
Le regole base: quando le partecipazioni in SRL bloccano il forfettario
La normativa di riferimento è l’art. 1, comma 57, della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), che stabilisce le cause di esclusione dal regime forfettario. In particolare, non possono accedere (o permanere) nel forfettario coloro che detengono partecipazioni di controllo diretto o indiretto in società a responsabilità limitata che svolgono attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle esercitate dal contribuente.
Tradotto in parole semplici: se sei titolare di Partita IVA in forfettario e possiedi quote di controllo in un’SRL che fa lo stesso tipo di attività, sei fuori dal regime agevolato.
Qui la parola chiave è “controllo”, che in ambito societario significa possedere più del 50% delle quote (o avere, di fatto, potere decisionale sulle scelte aziendali).
Partecipazioni in SRL non di controllo: il caso della quota di minoranza
Non tutte le partecipazioni in SRL comportano automaticamente la perdita del forfettario. Se, ad esempio, si possiede una quota di minoranza (inferiore al 50%) e non si ha alcuna influenza sulle decisioni aziendali, la compatibilità con il regime agevolato è possibile, a condizione che l’attività dell’SRL non sia riconducibile a quella svolta individualmente.
Questo significa che un grafico freelance in forfettario potrebbe avere una piccola quota in un’SRL che si occupa di import-export di alimentari, senza violare la normativa. Viceversa, se quell’SRL offrisse servizi grafici, il rischio di esclusione sarebbe altissimo.
Attività riconducibili: il concetto chiave per valutare la compatibilità
Il termine “attività riconducibile” non è sempre facile da interpretare. In linea generale, si considera riconducibile un’attività che, per codice ATECO, settore merceologico o servizi offerti, si sovrappone o integra direttamente quella svolta dal professionista o imprenditore in forfettario.
Qui entra in gioco il concetto di coerenza economica: se l’SRL e il soggetto forfettario si rivolgono allo stesso mercato o offrono prestazioni simili, l’Agenzia delle Entrate potrebbe considerarle attività collegate, con conseguente esclusione dal regime.
Forfettario e SRL trasparenti: attenzione alla “riconducibilità indiretta”
Un aspetto spesso sottovalutato riguarda le SRL che hanno optato per la tassazione per trasparenza fiscale. In questo caso, anche senza una partecipazione di controllo, il socio potrebbe essere considerato fiscalmente legato alla società in modo tale da far scattare l’incompatibilità con il forfettario, se l’attività dell’SRL coincide o è simile a quella personale.
Questo vale anche per situazioni in cui il socio non opera direttamente nella SRL, ma riceve redditi proporzionali agli utili societari.
Esempi pratici di compatibilità e incompatibilità
Per capire meglio, vediamo due scenari:
Caso compatibile:
- Un consulente informatico in forfettario detiene il 20% delle quote di un’SRL che produce vino. Le attività non sono riconducibili tra loro e non c’è controllo societario. Il forfettario resta valido.
Caso incompatibile:
- Un architetto in forfettario possiede il 60% delle quote di un’SRL che offre servizi di progettazione. Le attività sono identiche e il socio ha controllo. Il regime forfettario decade.
Come comportarsi se si possiedono partecipazioni in SRL e si vuole restare in forfettario
Chi ha già partecipazioni in SRL e vuole entrare o restare nel regime forfettario deve valutare attentamente:
- La percentuale di partecipazione.
- La tipologia di attività della società.
- L’eventuale esercizio del potere di controllo.
Se necessario, si può decidere di ridurre la quota sotto il 50%, vendere le partecipazioni o modificare l’oggetto sociale della SRL per eliminare la riconducibilità delle attività.
Il momento critico: la verifica dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli incrociati utilizzando le banche dati sui soci e sulle attività svolte. Un elemento che spesso emerge è la verifica del codice ATECO sia della Partita IVA personale sia dell’SRL: se risultano troppo simili, la compatibilità col forfettario viene messa in discussione.
È quindi importante non solo conoscere la legge, ma anche prevenire situazioni che possano far scattare dubbi in fase di accertamento.
Conclusione
Il legame tra regime forfettario e partecipazioni in SRL non è sempre netto: esistono aree grigie e margini di interpretazione. Per evitare problemi, la regola d’oro è pianificare prima di agire, valutando con un commercialista esperto se la partecipazione societaria può compromettere l’accesso o la permanenza nel regime agevolato.
Conoscere le regole e applicarle correttamente permette di sfruttare i vantaggi fiscali del forfettario senza incorrere in sanzioni o esclusioni improvvise.
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