Lavorare con agenzie interinali non significa necessariamente essere dipendenti: molti professionisti collaborano come autonomi, e in questi casi il regime forfettario può rappresentare una scelta fiscale vantaggiosa. Scopri come funziona, chi può aderirvi e quali sono i limiti da rispettare.
Quando il rapporto con le agenzie interinali richiede la partita IVA
Negli ultimi anni, il mercato del lavoro è profondamente cambiato, e le agenzie interinali — oggi più correttamente definite agenzie per il lavoro — sono diventate un punto di riferimento per chi cerca occupazione temporanea o flessibile. Tuttavia, non sempre il rapporto tra l’agenzia e il lavoratore è di tipo subordinato.
In molti casi, soprattutto nei settori digitali, della consulenza o dei servizi, le agenzie interinali si avvalgono anche di professionisti autonomi che operano con partita IVA. Ed è qui che entra in gioco il regime forfettario, una formula fiscale semplificata e vantaggiosa, pensata proprio per i piccoli imprenditori e liberi professionisti.
Ma come si applica il regime forfettario a chi collabora con agenzie interinali? È compatibile con la natura di questi rapporti? E soprattutto: quando conviene davvero?
In questo articolo analizzeremo nel dettaglio i casi in cui il forfettario può essere utilizzato da chi lavora tramite agenzie interinali, le condizioni da rispettare e i possibili vantaggi fiscali.
Agenzie interinali e partita IVA: una distinzione fondamentale
Le agenzie interinali, o agenzie per il lavoro, sono società autorizzate dal Ministero del Lavoro a somministrare manodopera alle imprese. Il lavoratore interinale, in genere, è un dipendente dell’agenzia, che viene “prestato” temporaneamente a un’altra azienda utilizzatrice.
Tuttavia, esistono situazioni diverse in cui un professionista può collaborare con un’agenzia senza essere un dipendente, ma come lavoratore autonomo o consulente con partita IVA.
In questi casi, il rapporto non è di lavoro subordinato, ma di prestazione di servizi, e quindi rientra a pieno titolo nell’ambito del lavoro autonomo. Ciò significa che il professionista può scegliere di operare nel regime forfettario, purché rispetti i requisiti previsti dalla legge (Legge 190/2014 e successive modifiche).
La distinzione è cruciale: chi è assunto tramite contratto di somministrazione non può aprire una partita IVA per lo stesso incarico; chi invece fornisce consulenze o servizi in autonomia all’agenzia, può — e spesso conviene farlo.
Requisiti per accedere al regime forfettario per chi lavora con agenzie interinali
Il regime forfettario è riservato a lavoratori autonomi e piccoli imprenditori che non superano determinati limiti di ricavi. Nel 2025, la soglia massima di fatturato per restare nel forfettario è di 85.000 euro annui.
Chi collabora con agenzie interinali come libero professionista può aderire a questo regime se:
- non supera il limite di ricavi stabilito dalla normativa;
- non partecipa a società di persone, associazioni o S.r.l. trasparenti;
- non svolge contemporaneamente un’attività prevalente come dipendente presso lo stesso committente;
- non emette la maggior parte delle fatture verso un ex datore di lavoro o verso un soggetto con cui ha avuto un rapporto di lavoro subordinato nei due anni precedenti.
Questo ultimo punto è particolarmente rilevante per chi lavora con agenzie interinali, poiché se l’agenzia è anche datore di lavoro (cioè se si è stati assunti come dipendenti), non è possibile aprire partita IVA per fornire alla stessa agenzia le stesse prestazioni.
Agenzie interinali e regime forfettario: quando è possibile la collaborazione autonoma
Molti professionisti — ad esempio informatici, consulenti HR, traduttori o formatori — collaborano con agenzie interinali in modo indipendente.
In tali casi, l’agenzia funge da committente, mentre il professionista fornisce un servizio specifico, come la selezione del personale, la gestione di corsi di formazione o attività di consulenza.
Questo tipo di rapporto è pienamente compatibile con il regime forfettario, a condizione che non vi sia un vincolo di subordinazione, ma un rapporto di autonomia professionale.
Il vantaggio principale è fiscale: il professionista può beneficiare di una tassazione agevolata con imposta sostitutiva al 15% (o 5% per le nuove attività), senza IVA, senza ritenuta d’acconto e con adempimenti semplificati.
Le agenzie interinali che ricevono la fattura dal consulente non devono applicare ritenuta, e il compenso concordato viene pagato interamente al lordo, semplificando notevolmente la gestione amministrativa.
Esempio pratico: consulente HR che lavora per agenzie interinali
Immaginiamo una consulente HR che collabora con diverse agenzie interinali per la selezione e la formazione del personale.
Aprendo partita IVA in regime forfettario, la consulente potrà emettere fattura alle agenzie, applicando il proprio coefficiente di redditività (ad esempio, 78% per le attività professionali) e versando l’imposta sostitutiva solo sul reddito imponibile.
Se in un anno incassa 40.000 euro, il reddito imponibile sarà pari a 31.200 euro, e l’imposta sostitutiva del 15% ammonta a 4.680 euro. Un risparmio fiscale notevole rispetto alle aliquote IRPEF ordinarie.
Inoltre, non dovrà versare IVA, né tenere la contabilità ordinaria, né applicare ritenute sui compensi: un sistema semplice e chiaro che favorisce i piccoli professionisti che lavorano con agenzie interinali.
Quando il regime forfettario non è ammesso con le agenzie interinali
Esistono tuttavia situazioni in cui il regime forfettario non può essere utilizzato per collaborazioni con agenzie interinali.
Se l’agenzia ha già assunto il lavoratore con contratto di somministrazione e successivamente propone di proseguire la collaborazione a partita IVA per la stessa mansione, ciò può configurare una falsa partita IVA, cioè una simulazione di lavoro autonomo che nasconde un rapporto subordinato.
In questi casi, l’Agenzia delle Entrate o l’Ispettorato del Lavoro potrebbero contestare l’operazione, con conseguenze sia fiscali che previdenziali.
Il regime forfettario è quindi ammesso solo se la collaborazione è effettivamente autonoma, con libertà di orario, scelta dei mezzi e responsabilità diretta del risultato.
Contributi previdenziali e gestione INPS per chi lavora con agenzie interinali
Un aspetto importante per chi aderisce al regime forfettario e lavora con agenzie interinali è la gestione previdenziale.
Il lavoratore autonomo deve iscriversi alla Gestione Separata INPS (per i professionisti senza cassa) o alla gestione artigiani e commercianti (se svolge attività d’impresa).
Nel caso di consulenti o collaboratori che operano con agenzie interinali, la gestione più comune è quella separata INPS, con versamento dei contributi proporzionale al reddito imponibile.
I contributi previdenziali sono l’unica voce di spesa deducibile nel regime forfettario, e vengono sottratti prima del calcolo dell’imposta sostitutiva.
Ciò significa che, anche se non si possono dedurre i costi analitici, i contributi versati riducono direttamente la base imponibile e quindi l’imposta da pagare.
Agenzie interinali e tracciabilità dei compensi nel forfettario
Le agenzie interinali sono obbligate, come tutti i datori di lavoro e committenti, a effettuare pagamenti tracciabili, quindi con bonifico bancario o altri strumenti elettronici.
Per i professionisti in regime forfettario, questo aspetto è un vantaggio, perché garantisce una piena trasparenza nei movimenti finanziari e facilita la tenuta dei registri fiscali.
Anche se il forfettario non richiede una contabilità complessa, è sempre consigliabile conservare le fatture elettroniche e gli estratti conto bancari per dimostrare la regolarità delle operazioni, soprattutto in caso di collaborazioni continuative con una o più agenzie interinali.
Vantaggi fiscali del forfettario per chi collabora con agenzie interinali
Collaborare con agenzie interinali nel regime forfettario offre una serie di vantaggi tangibili:
- tassazione ridotta al 15% o 5%;
- semplificazione contabile, senza IVA né registri complessi;
- maggiore flessibilità professionale e possibilità di lavorare con più committenti;
- assenza di ritenute d’acconto, con incasso netto dei compensi;
- tracciabilità e chiarezza fiscale, utili anche per accedere a mutui o finanziamenti.
Il forfettario è quindi una soluzione ideale per professionisti che collaborano stabilmente con agenzie interinali, purché mantengano un rapporto realmente autonomo e non subordinato.
Conclusione
Il rapporto tra agenzie interinali e professionisti in regime forfettario è assolutamente possibile, ma richiede attenzione e coerenza.
La chiave è la natura del rapporto: se si tratta di una collaborazione autonoma e professionale, con libertà organizzativa e più clienti, il forfettario è perfettamente legittimo e conveniente.
Se invece la partita IVA viene usata per mascherare un lavoro dipendente, si rischiano contestazioni fiscali e sanzioni.
Usato correttamente, il regime forfettario rappresenta uno strumento efficace per chi collabora con agenzie interinali, garantendo semplicità gestionale, minore carico fiscale e maggiore indipendenza lavorativa.
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