Voucher in regime forfettario – possono essere utilizzati?

Se si aderisce al Regime forfettario si possono utilizzare i voucher? Si tratta di un quesito ed un dubbio che la maggior parte delle Partite IVA Forfettarie si pone.

In ogni caso, uno dei principali limiti per poter aderire al Regime forfettario è quello del rispetto obbligatorio del limite della spesa sostenuta per personale dipendente e/o collaboratori.

Voucher: cosa sono?

Con l’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, è stata introdotta una nuova disciplina per le prestazioni di lavoro occasionali, che vengono fornite da persone che desiderano intraprendere attività lavorative in modo sporadico e saltuario.

Chi richiede e chi offre questo tipo di prestazioni professionali deve far riferimento ai voucher lavoro occasionale per la retribuzione.

Gli utilizzatori dei voucher sono i datori di lavoro che decidono di acquistare prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori, ovvero prestatori.

Il contratto di prestazione occasionale è un contratto mediante il quale un utilizzatore può acquisire, in modo semplice, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.

La paga oraria viene concordata liberamente dalle parti, ma non deve essere più bassa di 9 Euro l’ora, salvo che per il settore agricolo.

Possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, e pubbliche amministrazioni.

Per attivare il contratto l’utilizzatore deve comunicare, attraverso il servizio online ed entro un’ora prima dell’inizio della prestazione, i dati identificativi del prestatore, la data, il luogo, la tipologia ed il settore dell’attività lavorativa.

Voucher Regime Forfettario per il lavoro occasionale: quali sono i limiti economici?

Un lavoratore non può percepire più di 5.000 Euro l’anno per prestazioni occasionali e non più di 2.500 Euro l’anno per quelle effettuate presso uno stesso datore di lavoro.

Il datore di lavoro può ricorrere a più prestazioni di lavoro occasionale e a diversi prestatori purchè i compensi per le attività lavorative non superino i 5.000 Euro l’anno e i 2.500 Euro per un singolo prestatore, salvo le eccezioni previste.

Voucher in regime forfettario: come utilizzarli?

Le Partite IVA Forfettarie possono utilizzare i voucher per una somma inferiore ai 5.000 euro e secondo i limiti previsti dalla legge.

I voucher in regime forfettario vanno utilizzati:

  • per ciascun datore di lavoro compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 Euro, con riferimento alla totalità dei prestatori e ad eccezione di coloro che si avvalgono di pensionati, studenti con meno di 25 anni di età o percettori di prestazioni di sostegno del reddito,
  • per ciascun lavoratore compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 Euro, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
  • compensi di importo non eccedente a 2.500 Euro per le prestazioni complessivamente fornite da ogni lavoratore a favore del datore di lavoro.

Servizi dedicati alle prestazioni occasionali: come accedere?

Sia i datori di lavoro che i prestatori devono preventivamente registrarsi al servizio dedicato alle prestazioni occasionali.

Le modalità di accesso al servizio sono ascrivibili alle seguenti:

  • servizi di contact center messi a disposizione dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.
  • online, tramite il portale web dell’INPS.

Per procedere con la registrazione è necessario disporre delle credenziali personali (credenziali SPID, PIN INPS, CNS).

Le operazioni di registrazione e di svolgimento degli adempimenti informativi possono essere effettuate anche dai seguenti soggetti:

  • enti di Patronato di cui alla 30 marzo 2001, n. 152, esclusivamente in relazione alla registrazione del prestatore,
  • intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12.

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Voucher Regime Forfettario: come funzionano le due forme?

Le due forme di Voucher (Libretto Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale) si differenziano in base alla categoria di utilizzatori che possono usufruirne.

Il Libretto Famiglia può essere utilizzato solo dagli utilizzatori privati, che non sono Liberi Professionisti e non hanno un’azienda.

Il Contratto di Prestazione Occasionale può essere utilizzato dalle imprese, dagli enti privati, dalle associazioni e dalle Pubbliche Amministrazioni.

Ciascuno strumento prevede diversi oggetti della prestazione, modi e tempi diversi per comunicare la prestazione e differenti regimi per i compensi.

L’INPS gestisce i versamenti effettuati dai datori di lavoro ed eroga i compensi ai lavoratori.

Regime Forfettario 2020: requisiti necessari

Scopriamo quali sono i requisiti necessari per accedere al Regime Forfettario 2020.

Il Regime Forfettario 2020 è fruibile dalle persone fisiche esercenti un’attività d’impresa, di arte o professione che sono in possesso dei requisiti oggettivi stabiliti dalla Legge di Bilancio e non incorrano in una delle cause di esclusione previste.

Da un punto di vista oggettivo, l’articolo 1 del D.D.L. Bilancio 2020 ha rettificato le condizioni di accesso e le cause ostative previste per l’adozione del regime forfettario.

I requisiti necessari per accedere al Regime Forfettario sono ascrivibili ai seguenti.

  • limite di euro 65.000 di ricavi e compensi percepiti indipendentemente dalla tipologia di attività svolta,
  • limite delle spese sostenute per personale dipendente o per lavoro accessorio per un ammontare massimo di euro 20.000 lordi.

Regime Forfettario: cause di esclusione

Non possono adottare il Regime Forfettario:

  • coloro che hanno percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui rispettivamente agli artt. 49 e 50 del TUIR eccedenti l’importo di euro 30.000;
  • i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta;
  • i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, co. 1, numero 8), del d.P.R. 633/1972 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, co. 1, del D.L. 331/1993.

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A presto
Giampiero Teresi

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