Chi non può aderire al regime forfettario (spiegato in modo semplice)

Ecco quando non è possibile usufruire dei vantaggi di questo regime fiscale

La Partita IVA forfettaria è un’opportunità unica per chi desidera avviare una nuova attività o per chi ne ha già una e possiede i requisiti per potervi aderire, ma non sempre questo è possibile. Trattandosi di un regime fiscale agevolato, ci sono infatti diverse cause di esclusione.

Se ti è venuta un’idea particolare e ti piacerebbe realizzarla aprendo un’attività tutta tua, sicuramente hai già cercato informazioni su come aprire una Partita IVA online.

Allo stesso modo potresti aver cercato anche un buon commercialista online che ti potesse chiarire alcuni aspetti relativi al lavoro autonomo, tra cui la possibilità di aprire una Partita IVA adottando il regime fiscale più conveniente in Italia: quello forfettario.

In questo articolo scoprirai senza troppi giri di parole quali situazioni comportano l’esclusione o l’uscita dal regime fiscale agevolato.

Il superamento del limite di fatturato e dei compensi da dipendenti

Nella lista dei requisiti per poter accedere al regime forfettario, il più importante è senza dubbio quello del rispetto di un limite di fatturato di 65.000 €.

Questo parametro è basilare e in mancanza di esso non è possibile adottare questo regime fiscale e tutti i suoi vantaggi.

Qualora avessi un’attività già avviata e a fine anno chiudessi il bilancio con ricavi superiori a 65.000 € non potresti adottare il regime forfettario, mentre con ricavi inferiori a questa cifra potresti accedervi senza problemi (almeno in relazione a questo parametro).

Se invece tu volessi aprire una nuova attività, questo limite non sarebbe un ostacolo; ciò non toglie che nello svolgimento della tua professione sei sempre tenuto a rispettare questo limite annuale, in caso contrario la pena è l’esclusione dal regime forfettario per l’anno successivo.

Tuttavia potresti essere escluso per un’altra ragione, legata ai compensi ricevuti da lavoratore subordinato nell’anno antecedente alla tua richiesta di adesione a questo regime fiscale.

Infatti, se sei un lavoratore dipendente e desideri avviare un’attività utilizzando il regime forfettario, è fondamentale che non abbia percepito una somma superiore a 30.000 €, perché in tal caso questa possibilità ti verrebbe negata.

Va precisato che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, questa limitazione non si applica.

Ad esempio, se nel 2021 dovessi avere un reddito da dipendente superiore alla soglia indicata, ma al momento dell’apertura della Partita IVA quel rapporto di lavoro subordinato dovesse essersi interrotto, potresti comunque adottare il regime fiscale agevolato.

Leggi anche: Partita IVA & lavoro dipendente mascherato: si può (davvero) essere assunti con partita IVA?

Esclusione per partecipazione in società o residenza all’estero

Un capitolo a parte va dedicato a situazioni particolari come quella in cui un soggetto richiedente ha delle partecipazioni all’interno di società o è residente in un Paese straniero.

Facciamo chiarezza su questi aspetti.

In merito al primo segmento di persone, devi sapere che il regime forfettario non è adottabile da chiunque possieda delle partecipazioni a società di capitali, società di persone, associazioni e imprese familiari.

Per la verifica di questo requisito si fa riferimento all’anno precedente rispetto a quello d’interesse.

Costituisce causa di esclusione anche un ruolo di controllo diretto o indiretto all’interno di una S.R.L. o di un’associazione che eserciti attività d’impresa, arti o professioni.

Per quanto riguarda la residenza, per poter usufruire della possibilità di esercitare un’attività con Partita IVA a regime forfettario, un cittadino deve risiedere nel territorio nazionale, in caso contrario ne viene automaticamente escluso.

In realtà esiste una possibilità di accedere al regime agevolato per chi risiede fuori dall’Italia, ma è legata al rispetto di un paio di criteri.

Il primo consiste nella residenza in un Paese membro dell’Unione Europea o aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo, che quindi garantisca un preciso scambio di informazioni.

Il secondo richiede che la persona interessata produca una percentuale di reddito complessivo annuo del 75% sul territorio italiano.

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Esclusione per attività svolte a prevalenza con ex datori di lavoro

Non è raro che dei professionisti decidano di interrompere un rapporto di lavoro subordinato per avventurarsi nel mondo del lavoro autonomo.

Molti di essi cercano di sfruttare i vantaggi gestionali, contributivi e di tassazione del regime forfettario, ma non considerano un particolare importante, a cui dovresti prestare attenzione se ti rivedi in una situazione come questa.

Se hai lavorato per un’azienda o per un professionista e hai deciso di chiudere il tuo rapporto di lavoro dipendente ma vuoi continuare a collaborarci, sappi che esiste un rischio di esclusione dal regime forfettario.

Poiché in Italia esiste un fenomeno diffuso come quello delle Partite IVA fittizie, fatte aprire dai titolari ai propri dipendenti per risparmiare sui contributi e sulle tasse, non è concesso avere un’attività collaborativa prevalente con un unico committente a cui si è stati precedentemente legati da un rapporto di lavoro subordinato.

Per essere più precisi, comporta l’esclusione dal regime forfettario una comprovata collaborazione di una Partita IVA con un datore di lavoro che costituisca una prevalenza rispetto al totale dell’attività annuale.

Leggi anche: Partita IVA per Wedding Planner: questa la scelta ideale

Altre cause di esclusione dal regime forfettario

Per concludere, ecco quali possono essere le altre situazioni che comportano l’esclusione dal regime forfettario:

  • le persone fisiche che operano in regime fiscale speciale nei seguenti settori
    • pesca e agricoltura,
    • commercio di fiammiferi,
    • vendita di tabacchi,
    • editoria,
    • intrattenimenti e giochi,
    • agriturismo,
    • agenzie viaggi,
    • gestione di servizi di telefonia pubblica,
    • vendita a domicilio,
    • rivendita documenti di trasporto pubblico,
    • antiquariato e rivendita di beni usati e oggetti artistici,
    • agenzie di vendite all’asta,
    • vendita di rottami.
  • i soggetti che si occupano in via prevalente o esclusiva di cessioni di fabbricati, terreni edificabili e mezzi di trasporto nuovi.

In conclusione

Se dovessi avere ancora qualche dubbio circa i motivi che potrebbero portare all’esclusione dal regime forfettario, non esitare a contattarmi per una consulenza.

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A presto
Giampiero Teresi

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